Assegno di mantenimento per figli maggiorenni: STOP a 29 anni dalla Cassazione

Per la Corte di Cassazione si presume che a 29 anni i figli siano dotati di capacità lavorativa, e che in assenza di altri motivi ostativi, a quella età abbiano raggiunto la indipendenza economica.

La recente Ordinanza n. 2056 del 24 gennaio 2023 ha accolto il ricorso con il quale era stata richiesta la revoca del mantenimento da un padre separato, ancora obbligato al versamento mensile a favore delle figlie 29enni, sebbene le due ragazze gemelle avessero ultimato gli studi e si fossero anche trasferite in altro paese, ma non risultavano essersi attivate a sufficienza per reperire una collocazione lavorativa stabile.

I Giudici hanno quindi progressivamente abbassato l’asticella dell’età per considerare i figli autosufficienti (prima fissata addirittura a 35 anni) venendo incontro ai tanti padri separati che a distanza di anni dalla fine della convivenza, continuano ogni mese a versare alla ex moglie l’importo del mantenimento per i figli, spesso senza neppure ricevere notizie sull’andamento degli studi o su eventuali lavori saltuari o irregolari del figlio, sentendosi più un papà bancomat che un genitore.

La Cassazione ha quindi chiarito che, per valutare se i figli – posti a carico del genitore non convivente con il provvedimento di separazione o il divorzio – abbiano raggiunto o meno l’indipendenza economica, si deve far riferimento ai seguenti parametri:

  • l’età del figlio, considerando 29 anni un limite adeguato di tempo;
  • il livello di competenza professionale o tecnica, considerando il percorso o il titolo di studio;
  • l’impegno per la ricerca di un’occupazione lavorativa, adeguata alla formazione conseguita;
  • l’assenza di motivi ostativi, come ad esempio una disabilità;
  • la complessiva condotta personale del figlio, a partire dal raggiungimento della maggiore età.

Nella vicenda in commento la Corte ha confermato (Cfr. Cass. sent. 5088/2018; Cass. sent. n. 22076/2022) che, anche se l’onere della prova sulla autosufficienza dei figli spetta in teoria al genitore che chiede lo stop del mantenimento, “tuttavia data l’età delle stesse può ritenersi sulla base di presunzioni che siano in grado di lavorare per provvedere al proprio mantenimento non risultando provata nella fattispecie alcuna disabilità o motivo ostativo né tantomeno un percorso di studi ancora da completare, né che le figlie si siano attivate nella ricerca di un’occupazione e tantomeno a quali opportunità di lavoro avrebbero aspirato in base agli studi compiuti.

In questo senso tocca al figlio dimostrare di “essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.”

Attenzione però, perché il genitore non può sospendere automaticamente il bonifico del mantenimento al raggiungimento di 29 anni del figlio, neppure se si ha il sospetto che lavori o addirittura la certezza sulla sua percezione di un reddito, infatti, per non rischiare un procedimento penale o nei successivi 5 anni il pignoramento delle somme non pagate, occorre sempre e comunque avere un provvedimento formale, costringendo l’altro genitore od il figlio maggiorenne a firmare un accordo in negoziazione assistita tra avvocati, oppure richiedere una sentenza di accertamento e modifica al tribunale competente.

Fondamentale, a questo punto, è procedere ad una attenta analisi della situazione familiare e reddituale delle parti con l’aiuto di un avvocato divorzista ed esperto in diritto di famiglia, per valutare la raccolta di eventuali elementi di prova per ottenere l’annullamento totale o di riduzione del mantenimento del figlio maggiorenne “fannullone” che non porta avanti seriamente gli studi, ovvero resta comodamente a casa mantenuto dai genitori anche dopo aver ultimato la sua formazione e non si attiva a sufficienza per trovarsi un lavoro.

L'Avvocato MASSIMILIANO GABRIELLI è Coordinatore nazionale della ASSOCIAZIONE PADRI SEPARATI ed esperto in DIRITTO FAMILIARE

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