Il contratto di locazione ad uso abitativo non registrato e i problemi che ne possono scaturire.
La mancata registrazione del contratto di locazione entro 30 gg. dalla stipula o dalla decorrenza se anteriore (come previsto dall’art. 17 T.U.R.), la stipulazione di un contratto di comodato fittizio o l’indicazione di un canone inferiore rispetto a quello effettivo, può comportare notevoli problemi al locatore in seguito alle novità introdotte dal d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23. L’inquilino in questi casi dispone di ingenti mezzi per denunciare il locatore e per rimanere nell’immobile con contratto regolare di 4 anni rinnovabile in automatico per altri 4 come previsto dalla l. 9 dicembre 1998, n. 431, e non al prezzo del canone pattuito verbalmente o nel contratto non registrato, ma a quello previsto dalla legge, pari al triplo della rendita catastale.
Esiste inoltre un diritto alla rivalsa per la quota maggiormente versata su tutti i canoni precedenti, ove il conduttore riesca a dimostrare l’entità dei pagamenti.
Si precisa inoltre che alla denuncia da parte dell’inquilino, seguono, secondo quanto disposto dall’art. 69 del T.U.R. e dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 26/E del 1 giugno 2011, sanzioni amministrative che vanno dal centoventi a duecentoquaranta per cento dell’imposta evasa.
COME TUTELARSI