In relazione alla diffusione del Coronavirus nella ns. nazione, divenuto rapidamente il 1^ paese per numero di contagi dopo l’Asia, è possibile che, da parte di chi è preposto a tutelare la salute ed incolumità pubblica, non sia stata adottata ogni rigorosa tutela, non solo con scelte di opportunità discrezionali, ma seguendo le linee guida OMS con la doverosa tempestività ? I Ministri della Salute Roberto Speranza, Lamorgese all’Interno, e lo stesso Presidente del Consiglio Conte, limitandosi in un primo momento ad attivare i termoscanner, senza alcuna base scientifica, hanno poi deciso intempestivamente ed inopportunamente di chiudere i voli diretti dalla Cina, e questo non ha permesso di tracciare gli arrivi, perché a quel punto si è potuto fare scalo e arrivare da altre località: altri paesi invece, seguendo il disciplinare OMS, non hanno bloccato i voli diretti ma hanno messo in quarantena tutti i soggetti a rischio, contenendo così drasticamente i focolai, piuttosto che preoccuparsi della discriminazione nei confronti della comunità cinese.
E’ ipotizzabile che tali decisioni, in un contesto ben definito di precisi ruoli e responsabilità – non solo politiche ma anche a livello giuridico, possano in qualche modo configurare delle condotte omissive di rilevanza penale, ed in tal caso quale sarebbe la norma del ns Ordinamento applicabile alla fattispecie?
L’art. 452 del codice penale, in relazione al 438 cp, stabilisce invero che “CHIUNQUE PER COLPA (l’evento si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) CAGIONA UNA EPIDEMIA mediante la diffusione di germi patogeni, E’ PUNITO con la reclusione DA 3 A 12 ANNI (morte di più persone).
Si tratta del reato di epidemia colposa, e la memoria va subito al caso del Ministro Duilio Poggiolini, che venne processato per il caso degli emoderivati infetti, proprio in ragione di una evidente colpa da parte del Ministero per l’assenza di controlli sulla presenza di virus letali o trattamenti con inattivatori virali sul sangue da trasfusione.
La norma penale di epidemia colposa dunque esiste nel nostro codice penale, collocato tra i delitti contro la incolumità e salute pubblica, è pienamente vigente ed è perfettamente applicabile alla fattispecie di cui trattasi ed alle condotte omissive poste in essere dai responsabili ministeriali di competenza.
Perchè le Procure della Repubblica, ora, non avviano indagini sui membri di questo Governo, custodi della salute pubblica, che per evidente colpa grave ed incapacità ad applicare le normali regole di prevenzione sanitaria trascurando le indicazioni di autorevoli scienziati come Burioni e Ricciardi o il disciplinare OMS, inizialmente ridicolizzando ed ignorando la comunità scientifica, proclamando il non allarmismo e parlando del rischio emarginazione piuttosto che più opportunamente del rischio di epidemia ormai in atto, tuttavia OMETTENDO di adottare le doverose tutele di quarantena sui voli in arrivo in Italia da Wuhan e su tutte le persone a rischio, e che, così facendo, hanno consentito che l’epidemia del coronavirus si diffondesse nel nostro paese in modo incontrollato?
L’obbligatorietà dell’azione penale VALE SOLO PER CHI CHIUDE I PORTI e non anche per CHI LASCIA APERTI GLI AEROPORTI ed attenta alla salute pubblica?
Ed il Parlamento italiano, autorizzarebbe la magistratura a procedere nei confronti di quei Ministri che, per evidente orientamento politico (d’altronde provengono in buona parte dal modo della cultura NO VAX) si sono affidati ad un termoscanner invece di adottare i presìdi previsti dalla comunità scientifica in caso di epidemia?
La legge è uguale per tutti, dicono…
Massimiliano Gabrielli – Avvocato in Roma
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