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CORONAVIRUS “A BORDO” DELLA COSTA FAVOLOSA

Una vacanza da sogno trasformatasi in un incubo.

È ciò che hanno sperimentato i passeggeri che tra il 7 e il 15 marzo si trovavano a bordo della nave da crociera COSTA FAVOLOSA durante il viaggio “le perle del caribe” tra le più belle isole del mar dei Caraibi, che prevedeva con volo diretto dall’Italia per l’imbarco a Pointe a Pitre in Guadalupa, con destinazione  Guadalupa – Santo Domingo – Isola Catalina – Isole Vergini – Saint Marteen – Martinica e rientro con partenza da Guadalupa.

Nonostante l’emergenza sanitaria COVID-19 fosse  già in piena diffusione in Italia e nel resto del mondo,  dichiarata a fine gennaio dall’ISS e diffusa dai vari organi di informazione e dai siti scientifici ed istituzionali [1], Costa Crociere ha invece fatto pressione per la conferma delle prenotazioni, e da una parte ha rassicurato tutti i viaggiatori circa la serietà della Compagnia che NON SOLO garantiva il regolare svolgimento del viaggio ma forniva ampie rassicurazioni sull’adozione di tutte le misure necessaria per tutelare salute e incolumità dei crocieristi a bordo, ma soprattutto ha dato informazioni non corrispondenti al diritto del consumatore, che in questo ambito avrebbe invece legittimato pienamente l’annullamento del contratto di viaggio, minacciando una penale del 70% sul costo del viaggio, senza neppure proporre loro un voucher per fruire di una crociera sostitutiva ad emergenza terminata.

Molti clienti di Costa hanno riferito che essendogli stato negato il rimborso si sono visti quindi costretti a partire il 07 marzo 2020 per la crociera prenotata da mesi, mentre tutto attorno a loro i confini delle “zone rosse” venivano chiusi, l’Italia intera veniva progressivamente isolata dal resto d’Europa e tutta la popolazione costretta dal DPCM “Coronavirus”, annunciato dal governo già l’8 marzo sera, a restare rigorosamente in casa.

Un provvedimento senza precedenti, che tuttavia non pare abbia preoccupato Costa Crociere.

Le modalità di trasferimento e di imbarco sulla Costa favolosa hanno difatti immediatamente evidenziato che, nonostante le rassicurazioni, nessuna prescrizione particolare veniva adottata per limitare il rischio di contagio ed il trattamento delle relazioni interpersonali tra passeggeri, e tra gli stessi passeggeri ed i membri dell’equipaggio che li assistevano. Un semplice controllo della temperatura prima di salire, in fila non distanziata gli uni dagli altri, per poi tornare in fila per procedere alle normali operazioni di imbarco.

Anche i primi giorni di navigazione in mare sono trascorsi come se nulla di tutto quanto stava accadendo nel mondo esterno potesse riguardare la nave e le persone a bordo, i passeggeri hanno fruito liberamente di tutti i servizi come piscine -teatro -buffet -Spa -kindergarten -cena con servizio a tavola, senza alcun accorgimento particolare, in piena violazione di tutte le raccomandazioni dall’OMS e dal Ministero della Salute italiano al fine di mantenere le distanze di sicurezza tra le persone, al fine di prevenire il contagio da Covid-19.

Le notizie che giungevano dall’Italia erano invece di segno diametralmente opposto, imponendo a tutti rigorosissime profilassi per evitare il contagio da contatto con le superfici e le altre persone.

Il 12 marzo l’illusione a bordo si spezzava improvvisamente, allorchè il Comandante della nave annunciava che due persone erano risultate positive al Coronavirus e, al fine di prevenire il contagio, invitava tutti i passeggeri a restare all’interno delle cabine e a uscirne solo per i pasti.

I successivi tre giorni sono trascorsi nel terrore e nell’incertezza da parte di tutti i viaggiatori che, benché confinati all’interno delle cabine, notavano come il personale a bordo non avesse adottato alcuna misura volta a evitare il sovraffollamento nei locali adibiti a mensa, e senza che venisse garantito l’uso di guanti o mascherine a tutti, ma solo al personale addetto al servizio.

Le escursioni previste e le tappe venivano tutte cancellate, le piscine, palestre ed ambienti di intrattenimento serale interdette alla clientela, ben tre destinazioni di attracco Saint Marteen- Martinica- Guadalupa erano perse. Dalle notizie fornite dai passeggeri e dai media si apprendeva che lo sbarco dalla Costa favolosa veniva rifiutata dagli altri paesi e la nave è stata trattenuta in rada nei vari porti di attracco dalle autorità locali con obbligo di permanenza a bordo per quattro giorni sui sette previsti dei quali, per ben tre giorni, senza nemmeno usufruire dei servizi e degli intrattenimenti normalmente offerti a bordo.

Solo a partire dalla giornata del 15 marzo le Autorità di Guadalupa autorizzavano lo sbarco dei viaggiatori che, con preavviso brevissimo dovevano impacchettare i bagagli e venivano trasportati in autobus all’aeroporto, in gruppi scortati dalla polizia, per l’imbarco e rientro in Italia.

Anche in aeroporto la situazione ha evidenziato una scarsa assistenza ai passeggeri da parte di Costa, i voli diretti previsti con Alitalia erano stati sostituiti per la maggior parte con voli low-cost Neos Moonflower via Parigi, ed in un caso con fermo del velivolo per oltre 5 ore in aereo prima del decollo.

Diritto al risarcimento per i passeggeri di Costa Crociere esposti al contagio durante la crociera

Sulla base delle notizie dettagliate dei media e di alcuni passeggeri della Costa Favolosa e di altre navi da crociera che stiamo assistendo, abbiamo svolto una analisi dei possibili profili di risarcimento danni a favore dei passeggeri rimasti coinvolti nell’emergenza Coronavirus a bordo delle navi; riteniamo che la scelta di Costa Crociere di confermare il viaggio e costringere i clienti a partire per non esporsi alle penali ed alla perdita dei pagamenti effettuati, abbia favorito il pericolo di contagio e l’incolumità di tutte le persone a bordo della Costa Favolosa, presentano evidenti profili di responsabilità tanto sul piano civile (contrattuale ed extracontrattuale), che sul piano penale. Tutti i passeggeri al rientro sono stati costretti alla quarantena volontaria, alcuni di essi hanno presentato sintomatologie influenzali ed altri sono da ultimo risultati positivi al tampone Covid-19; anche per i membri dell’equipaggio che sono rimasti prigionieri della nave dopo lo sbarco degli ospiti, si profilano diritti al risarcimento danni contro l’armatore Costa crociere, che non risulta aver garantito la salubrità degli ambienti di lavoro all’equipaggio. Ma quali sono i diritti dei passeggeri e dell’equipaggio, e come ottenere il risarcimento per una crociera trasformatasi in breve in un incubo?

CIVILE: vi sono diverse possibili componenti del possibile risarcimento spettante ai crocieristi:

  1. Danno emergente – rimborso integrale del pacchetto crocieristico e delle spese extra sostenute per rimpatrio e di quelle sostenute a bordo della nave.
  2. Danno da vacanza rovinata – per il solo fatto di non aver potuto fruire di un periodo di relax programmato per ricaricare le pile, trasformatosi in giorni di stress.
  3. Lucro cessante – mancato guadagno per le giornate di lavoro e reddito perdute a causa della quarantena imposta al rientro;
  4. Danno biologico – soprattutto in termini di disturbi da stress post- traumatico, ma anche per possibili sintomi da Covid-19
  5. Danno morale – per la sofferenza psichica subita da un soggetto a causa della condotta illecita da parte di Costa Crociere

PENALE: le condotte sopra ipotizzate come poste in essere sia dai vertici di Costa Crociere S.p.A. che dagli ufficiali di bordo, se effettivamente verificate, si ritiene possano integrare diverse fattispecie di rilevanza penale:

  1. reato di epidemia colposa [2], è un reato di pericolo, a rilevare sarebbe dunque non tanto il contagio avvenuto, quanto la pericolosità di potenziali ed ulteriori contagi.
  2. lesioni personali colpose [3], assume rilevanza penale non solo l’ipotesi di contrazione del virus, ma anche il disturbo da stress psicologico, provocato dalla costrizione forzata in un ambiente che ha potuto generare un danno psichico che come detto potrà essere oggetto di valutazione dal punto di vista risarcitorio.
  3. reato di truffa contrattuale [4], legato alla costrizione imposta all’esecuzione del viaggio, nascondendo condizioni che erano note all’armatore e che avrebbero portato senza dubbio al mancato godimento dei servizi di bordo e l’impossibilità di effettuare le escursioni previste dal contratto.

COSA FARE, alcuni primi consigli in questi casi:

Va chiarito  che anche se non vi sono state conseguenze dirette a carico di una persona, la sola presenza a bordo della nave, e l’esposizione ad un grave rischio in qualità di passeggeri LEGITTIMA ALL’AZIONE RISARCITORIA se venisse confermata l’esistenza di reati plurioffensivi e di pericolo. Oltre al rimborso integrale della crociera, fruita in modo solo parziale ed inaccettabile in termini di qualità, il passeggero avrebbe inoltre diritto ad una compensazione per danno da vacanza rovinata ed a titolo di risarcimento del danno morale.

COSA OCCORRE:

E’ necessario dimostrare di esser stati presenti a bordo della nave da crociera attraverso i documenti di prenotazione e le carte di imbarco dei voli di ritorno

  1.  Recuperare i documenti di viaggio (voucher email, agenzia di viaggio etc.) e documentare ogni spesa sostenuta per il viaggio e per il rimpatrio.
  2. Per coloro che hanno avuto patologie a bordo conservare copia dei certificati medici e delle spese, recarsi comunque dal proprio medico per avere referto su ansie e turbamento psicologico (stress post-traumatico)
  3. Stilare un elenco cronologico degli spostamenti e delle cancellazioni di escursioni prenotate, eventualmente andate perse nell’emergenza.
  4. Rivolgersi ad un legale per inviare subito una prima lettera con richiesta per iscritto del risarcimento danni alla compagnia di navigazione (cd. lettera di intervento legale), che interrompe ogni prescrizione (non ci sono 10 giorni come potrete sentire dire da alcuni, ma è preferibile inviare prima possibile l’intimazione al risarcimento danni, onde far decorrere gli interessi legali).
  5. In questi casi si può proporre QUERELA entro tre mesi dal fatto (consigliabile).

 

[1] Non va dimenticato che ben prima della partenza il Governo italiano aveva emanato un’ordinanza restrittiva, quella del 21 febbraio 2020, cui seguiva il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19».  A tale primo provvedimento seguiva, stante l’espansione sempre maggiore dell’epidemia e l’incremento di casi sul territorio nazionale, il DPCM del 4 marzo 2020 con cui  veniva dichiarato lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e previste ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del virus Covid-19, tra le quali la chiusura delle scuole e delle università fino al 15 marzo 2020, la sospensione delle attività formative, dei viaggi d’istruzione, delle visite guidate. Erano dunque note alla Compagnia sia la situazione di allerta sia la diffusione del virus da una determinata area del territorio nazionale al resto dell’Italia, che venivano colpevolmente ignorate, con il rischio che la nave divenisse un vero e proprio “vivaio” per il virus e di trasformare l’emergenza in un disastro sanitario, considerando anche le difficolta di erogare a bordo prestazioni sanitarie adeguate alla salvaguardia della vita dei passeggeri.

[2] l’art. 452 del codice penale, in relazione al 438 cp, stabilisce invero che “chiunque per colpa (l’evento si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) cagiona una epidemia mediante la diffusione di germi patogeni, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni (morte di più persone)

[3] disciplinato dall’art. 590 c.p., punisce chiunque con la propria condotta cagiona ad altri una malattia nel corpo e nella mente, quindi anche per disturbi da stress psicologico

[4] secondo la Cassazione la truffa si può configurare non soltanto nella fase di conclusione del contratto, ma anche in quella dell’esecuzione allorché una delle parti, nel contesto di un rapporto lecito, induca in errore l’altra parte con artifizi e raggiri, conseguendo un ingiusto profitto con altrui danno