Sul risarcimento danni crollo del ponte Morandi a Genova

Esame dei profili del danno e percorsi risarcitori


Chi sono i danneggiati?

Il crollo del viadotto Polcevera avvenuto a Genova apre lo scenario dei risarcimenti alle molte vittime che a vario titolo sono state coinvolte nell’immane disastro, e che ricomprende una categoria molto ampia ed eterogenea di soggetti:

• I familiari, congiunti e persone legate da un rapporto affettivo con chi ha drammaticamente perso la vita il 14 agosto 2018.

• Tutti quei soggetti che, hanno riportato lesioni fisiche, o di natura psicologica.

• Le circa 250 famiglie sfollate e che in buona parte vedranno demolite le loro abitazioni rimaste sotto i monconi del viadotto.

• ci sono infine centinaia di persone, attività commerciali e imprenditoriali che sono state fisicamente isolate o in vario modo pregiudicate dal blocco viario che lascia divise la città a levante e quella di ponente, e in alcuni casi sono destinate a subire conseguenze economiche anche molto importanti, visto che tra demolizione e ricostruzione si parla di tempi non inferiori ad un anno.

Ma chi pagherà i danni, come si calcolano ed a quanto ammontano ?

Il fondo da 500 milioni di euro stanziato da Autostrade per l’Italia SpA è stato immediatamente e direttamente messo a disposizione dalla società controllata dai Benetton, a prescindere dal balletto dei rimpalli tra amministrazioni e forze politiche sulla responsabilità e da qualsiasi forma di accertamento da parte della magistratura sulla presenza o meno di fattispecie di rilevanza penale nella vicenda .

Ma Autostrade lo ha fatto per generosità o perchè questo corrisponde ad un suo preciso obbligo giuridico, ed in base a quali norme?

Il ponte, seppure costruito dallo Stato e tuttora di proprietà pubblica, era affidato in concessione e gestione ad Autostrade per l’Italia, che dunque oggi risponde in qualità di custode per ogni danno causato dal bene. Questa circostanza è particolarmente importante sul piano delle garanzie per le vittime di ottenere il risarcimento in quanto, secondo l’art. 2015 cod. civ. la responsabilità del custode é “oggettiva”, ossia pressochè totale, potendosi escludere solo in presenza del cd. caso fortuito, (cioè di una fatalità tanto imprevedibile da non poter prevenire il danno causato ai terzi, come un terremoto, un attentato terroristico od un evento esterno di dimensioni davvero epocali); da questo punto di vista non ha alcun peso neppure quello che sembrava un tentativo di attribuire il crollo ad un fulmine, che fa parte dei rischi da considerare nella vita di un ponte.

La responsabilità civile difatti prescinde in modo totale dalle sorti del rapporto amministrativo (prosecuzione del contratto di concessione autostradale) ed in larga parte anche dal profilo penale (individuazione o meno di soggetti responsabili della violazione di norme di rilevanza penale).

Da questi altri rapporti potrebbero emergere anche altre responsabilità, come prevedibilmente riteniamo che avverrà a seguito delle indagini della Procura di Genova, ma si tratta di responsabilità solidali a quella del debitore principale, che resta Autostrade.

Quindi i danneggiati possono pretendere di essere pagati per intero e subito dalla concessionaria, senza preoccuparsi dell’eventuale concorso di colpa con altri soggetti e della quota di ripartizione interna del danno tra questi.

Quali sono le voci di danno?

Il modello risarcitorio della responsabilità civile ha una funzione compensativa-riparatoria dei danni, che si dividono in due grandi categorie, quello patrimoniale e quello non patrimoniale.

Valutando in maggior dettaglio il disastro di Genova:

(1) il danno patrimoniale, può essere tanto quella di una persona quanto quello di una società od una attività commerciale che – ad esempio – é rimasta isolata nella zona rossa ed è totalmente o parzialmente tagliata fuori dalla propria clientela ovvero posta nella impossibilità di esercitare la propria attività economica a causa degli stravolgimenti viari. Si suddivide in danno emergente – cioè le spese sostenute in conseguenza del crollo del ponte e/o dell’incidente subito (ad es. spese mediche, riabilitazione, psicologo, ma anche le spese/tasse/mutui per le case inutilizzabili, costo degli automezzi distrutti o danneggiati, riparazione dei danni alla casa, trasloco, spese di affitto di una abitazione, maggior costo per le trasferte..) – e lucro cessante, cioè il mancato guadagno del danneggiato (perdita della capacità lavorativa, perdita economica o mancato introito derivante causalmente dal disastro).

(2) danno non patrimoniale, internamente viene “descritto” attraverso le voci di danno biologico (danni fisici e psichicologici), danno morale (la sofferenza conseguente ad aver subito un fatto illecito che costituisce reato) ed infine del danno esistenziale (compromissione della qualità di vita della vittima).

Un esempio per tutti riguarda il diritto degli sfollati, che, al di là del danno patrimoniale per la perdita dei propri effetti personali e dei costi fino alla assegnazione di una nuova abitazione, avranno diritto ad esser risarciti anche per aver visto stravolte le proprie abitudini e modi di vita, dopo essersi trovati da un giorno all’altro fuori dalle proprie case o in particolare condizione di difficoltà lavorativa.

E per chi ha perso un familiare?

Il risarcimento derivante dalla morte di un congiunto spetta per la perdita di una persona cara anche a chi non aveva un rapporto di convivenza con la vittima ed, entro circoscritti limiti, anche a chi non era sposato. Le tabelle di calcolo del tribunale di Milano prevedono liquidazioni, che vanno da circa 150.000 a 300.000 euro per ciascun soggetto avente diritto, ma l’importo è soggetto a ulteriore personalizzazione in base alla fattispecie. Inoltre in alcuni casi è possibile individuare un danno biologico (alla salute) iure proprio dei congiunti (anche quale danno psichico), purchè rigorosamente provato con certificazioni mediche) e danni patrimoniali ad es. per la mancata contribuzione della vittima alle esigenze del nucleo familiare.

Danni punitivi

Una storia, quella del viadotto Morandi e delle concessioni autostradali, che si inquadra ancora una volta nella politica del risparmio e della massimizzazione dei profitti che caratterizza tutti i disastri nel mondo dei grandi trasporti in cui, le aziende troppo spesso preparano il terreno alle tragedie, attraverso il taglio alle manutenzioni, ammodernamento degli impianti, formazione del personale ecc., semplicemente perché fare prevenzione costa più che risarcire le vittime degli incidenti.

In molti casi si può individuare un certo grado di consapevolezza da parte dei vertici aziendali, tanto che, nei processi penali sui disastri, si parla spesso di colpa cosciente con previsione dell’evento, od addirittura di dolo eventuale.

Una nostra battaglia come pool legale però, è stata per la affermazione, anche nel nostro nostro paese, del ’istituto di origine statunitense dei danni punitivi, una sorta di maxi-risarcimento che il giudice liquida alle vittime quando accerta “malice” o mala fede nelle aziende che hanno causato un disastro, consapevoli del rischio di incidenti senza che abbiano adottato per tempo adeguati correttivi.

Riteniamo che anche in questa vicenda il costo elevato delle manutenzioni sugli stralli, il mancato incasso di pedaggi e per la chiusura o limitazione del traffico sul viadotto Polcevera ed altri fattori economici come la ricaduta sull’indotto portuale e della città di Genova, possano certamente aver contribuito alla decisione di procrastinare l’utilizzo di una infrastruttura che aveva già manifestato i segni del tempo ed era stata già oggetto di attenzione da parte dei vari uffici tecnici, senza pero arrivare ad un intervento risolutivo ne adottando un provvedimento di tutela come il blocco del transito a carico dei mezzi pesanti, il tutto sulla pelle degli utenti di Autostrade.

Poiché la Cassazione ha stabilito – dandoci ragione – la compatibilità dei danni punitivi con il ns ordinamento, qualora il giudice penale accertatasse una colpa grave a carico della concessionaria e dei soggetti ad essa funzionalmente legati, attraverso il meccanismo dei danni punitivi, si potrebbe allora arrivare a risarcimenti doppi o tripli, rispetto alle tabelle milanesi.

Saranno dunque sufficienti 500 milioni ?

Assolutamente NO, l’offerta di Autostrade corrisponde al biblico piatto di lenticchie rispetto già solo ai danni che spetteranno alle vittime – ampiamente al di sopra della somma fin qui stanziata dalla società concessionaria, che invece nelle intenzioni della Concessionaria dovrebbe coprire anche le opere di demolizione e ricostruzione del ponte; difatti anche il premier Conte ha prontamente replicato che l’importo che servirà sarà almeno 4 volte superiore.

Sia Autostrade che Benetton non sono peraltro nuovi alla pratica di offrire velocemente dei risarcimenti per evitare la scomoda partecipazione dei soggetti danneggiati ai processi, creando dei pericolosi precedenti.

Al riguardo i “contributi” erogati a favore delle famiglie di sfollati da Autostrade per l’Italia – tra gli 8 e i 12mila euro per nucleo familiare, ci ricorda molto da vicino l’offerta di Costa Crociere ai passeggeri all’indomani del naufragio della Concordia (11mila euro + 4mila per danni patrimoniali come perdita bagaglio, rimborso biglietto ecc.), accettata molto velocemente dalla maggior parte delle vittime, mentre chi ha partecipato al processo penale ha ottenuto liquidazioni sino a 5 volte superiori.

Massima attenzione quindi alle proposte di risarcimentifast and easy” e senza adeguata assistenza di legali esperti, come ammonisce una vittima di un precedente disastro, quello sul viadotto della A16 ad Avellino, dove una concausa della morte di circa 40 persone è stata attribuita al difetto dei New Jersey, ma i familiari delle vittime vennero indotti da Autostrade per l’Italia ad accettare dei risarcimenti, restando poi però – senza volerlo – tagliati fuori dal processo penale e dalla possibilità di contribuire al percorso processuale: https://www.liberoquotidiano.it/news/italia/13370445/autostrade-tragico-precedente-viadotto-avellino-figlio-vittime-genovesi-non-accettate-loro-soldi.html

Quali sono allora i percorsi da seguire per ottenere giustizia?

Il primo consiglio è, in presenza di danni, quello di

• conservare adeguatamente tutte le ricevute di spesa;

• valutare i profili risarcitori attraverso studi legali specializzati in danni di massa o da catastrofe;

• Valutare profili medici e di stress post traumatico attraverso un consulente medico-legale

• non accettare proposte o risarcimenti intermedi, senza aver consultato il vs avvocato

• Sopratutto, proporre querela-denuncia alla Procura di Genova, al fine di essere inseriti nel novero delle persone offese o quantomeno danneggiate dal reato.

Infatti riteniamo che, al di la delle possibili azioni civili, il processo penale è e sarà la sede piu efficace per tutelare gli interessi delle vittime, a tutti i livelli, del crollo del Ponte Morandi i quali, in quanto il nostro ordinamento gli riserva un particolare ruolo proprio ed importanti funzioni proprio attraverso la costituzione di parte civile nel processo penale, affinché, parallelamente ad ottenere una congrua liquidazione del risarcimento dei danni, possano vigilare e contribuire alla affermazione delle responsabilità e veder conseguentemente condannati severamente i colpevoli di questo immane ed evitabile disastro.

A questo riguardo, al fine di sottolineare la importanza della parte civile nel processo penale, possiamo citare il caso della Signora Adele Chiello Tusa che nei procedimenti penali per il crollo della Torre Piloti di Genova ha condotto una vera e propria battaglia per la morte del figlio Giuseppe Tusa, militare in servizio presso la struttura al momento del suo crollo, parallela ma in alcuni momenti anche contrapposta alla azione dei PM, portando alla affermazione di ulteriori responsabilità e la celebrazione di un secondo processo penale contro i costruttori e gestori della infrastruttura portuale (www.giustiziaperjollynero.wordpress.com).

Quali i reati contestati e le possibili pene ?

Come ben illustrato dall’Avv. Alessandra Guarini al Tg2, dal punto di vista penale, sono ipotizzabili i seguenti reati, tutti (in teoria) aggravati dalla colpa cosciente con previsione dell’evento (articolo 61 n.3) od addirittura dal grado di dolo eventuale:

omicidio colposo plurimo (articolo 589, commi 1 e 3);

crollo di costruzione e altro disastro colposo (articoli 434 e 449);

attentato alla sicurezza del trasporti (articolo 432);

Il pubblico ministero incaricato delle indagini sul tracollo del viadotto Morandi, è lo stesso magistrato che si è occupato dei procedimenti penali relativi al crollo della torre piloti nel porto di Genova, per il quale nel primo processo già arrivato a sentenza di primo grado, per reati del tutto analoghi ed un numero inferiore di vittime,, aveva chiesto pene fino a 20 anni di carcere per i responsabili, e per tale motivo ci aspettiamo che anche in questo disastro l’asticella delle pene sia la stessa.

http://www.tg2.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-1761c100-f088-4c7a-87b1-b0d42038ada5-tg2.html

Quali sono quindi i tempi ?

Impossibile dirlo con precisione, anche perché al momento non risultano ancora iscritti nomi sul registro degli indagati da parte della procura di Genova, ma con tutti i riflettori della città e della intera nazione addosso, ci aspettiamo una risposta pronta, efficace e rapida della autorità giudiziaria, ed a breve il via ad un incidente probatorio in contraddittorio con molti soggetti di vertice tra società concessionaria, autorità di controllo e ministeriali.

Sin da subito però é fondamentale che al fianco dei PM ed alle spalle dei difensori degli indagati vi sia un pool di avvocati di parte civile che vigili sugli interessi delle vittime, in primis ad un congruo ed adeguato risarcimento, ma anche e sopratutto ad un completo accertamento della verità ed alla conseguente severa condanna per chiunque abbia avuto responsabilità decisionali e di controllo e non ha adeguatamente esercitato tale funzione in danno degli utenti delle autostrade e dei cittadini di Genova.

Massimiliano Gabrielli, avvocato in Roma.


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