Crollo del Ponte Morandi a Genova
Chi sono i danneggiati?
Il crollo del viadotto Polcevera avvenuto a Genova apre lo scenario dei risarcimenti alle molte vittime che a vario titolo sono state coinvolte nell’immane disastro, e che ricomprende una categoria molto ampia ed eterogenea di soggetti:
• I familiari, congiunti e soggetti comunque legati da rapporto affettivo con chi ha drammaticamente perso la vita il 14 agosto 2018.
• Tutti quei soggetti che, pur non avendo riportato lesioni fisiche, hanno comunque e loro malgrado preso parte all’evento catastrofico, vivendo una esperienza psicologica tanto intensa da provocare un danno di natura psicologica, maturando in molti casi un vero e proprio disturbo da stress post-traumatico permanente.
• tutti coloro (circa 600 famiglie sfollate) che sono stati costretti a lasciare su due piedi la loro casa per un tempo indefinito (in alcuni casi per sempre visto che in buona parte vedranno demolite le loro abitazioni sotto i monconi del viadotto).
• ci sono infine centinaia di persone, attività commerciali e imprenditoriali che, vivendo od avendo sede a Genova, sono state fisicamente isolate o in vario modo pregiudicate dal tracollo del collegamento viario, e in alcuni casi sono destinate a subire conseguenze economiche anche molto importanti, visto che tra demolizione e ricostruzione si parla di tempi non inferiori ad un anno (credibilmente molto di più, come sempre avviene in ogni opera di ricostruzione post-disastri).
Chi pagherà i danni, come si calcolano ed a quanto ammontano ?
Autostrade per l’Italia SpA ha da subito dichiarato di aver stanziato un proprio fondo da 500 milioni di euro per sostenere i risarcimenti dei danni alle vittime, fornire un supporto agli sfollati, procedere alla ricostruzione del ponte e ripristinare la viabilità tra autostrada e Genova.
Tale importo è stato immediatamente e direttamente messo a disposizione dalla società controllata dai Benetton, a prescindere dal balletto dei rimpalli tra amministrazioni e forze politiche sulla responsabilità e da qualsiasi forma di accertamento da parte della magistratura sulla presenza o meno di fattispecie di rilevanza penale nella vicenda, per quella presumibile catena di omissioni che, in ogni caso, oltre ai compiti di manutenzione sin da subito individuati direttamente in capo alla concessionaria, possano in qualche modo aver contribuito causalmente al crollo della infrastruttura di cemento armato che collegava la A10 con la città di Genova, a partire dalla sua progettazione per finire alle attività di controllo ministeriali sull’operato dell’ente gestore e di quelle del provveditorato per la gestione del traffico.
Quindi la somma é stata prevista da Autostrade come suo impegno economico diretto, a prescindere dalla partecipazione dello Stato alla gestione dell’emergenza e dalla prosecuzione del rapporto di concessione autostradale al gruppo Benetton .
Ma Autostrade lo ha fatto per generosità o perchè questo corrisponde ad un suo preciso obbligo giuridico, ed in base a quali norme?
La responsabilità civile prescinde in modo totale dalle sorti del rapporto amministrativo (contratto di concessione autostrade) ed in larga parte anche dal profilo penale (individuazione o meno di soggetti responsabili della violazione di norme di rilevanza penale).
Infatti dal punto di vista civile, oltre alla responsabilità contrattuale a favore di chi sfortunatamente transitava sul ponte Morandi al momento del crollo (il biglietto autostradale costituisce un vero e proprio contratto tra utente e società di gestione della strada, che ne garantisce la sicurezza), il nostro sistema risarcitorio ruota intorno al generale principio – di derivazione dal diritto romano – del neminem laedere (non provocare offese ad altri), anche detto di responsabilità extracontrattuale, previsto dall’art. 2043 del Codice Civile: qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Quindi il crollo stesso del viadotto obbliga al risarcimento in quanto fatto illecito, avendo provocato un danno ingiusto alle vittime.
Dal punto di vista della individuazione del soggetto passivo, cioè di colui che è tenuto a erogare il risarcimento, va sottolineato senza dubbio che il ponte, seppure costruito dallo Stato e tuttora di proprietà pubblica, era affidato in concessione e gestione ad Autostrade per l’Italia, la quale dunque risponde in qualità di custode per ogni danno causato dal bene, il che è particolarmente rilevante sul piano delle garanzie di ottenere il risarcimento in quanto, secondo l’art. 2015 cod. civ. la responsabilità del custode é oggettiva, ossia pressochè totale, potendosi escludere solo in presenza del cd. caso fortuito, cioè di una fatalità tanto imprevedibile da non poter prevenire il danno causato ai terzi (che nel caso del crollo di un ponte deve praticamente escludersi, a meno di ipotizzare un terremoto, un attentato terroristico od un evento esterno di dimensioni davvero epocali).
In base alle norme civili, insomma, i danneggiati in questa vicenda vengono posti in una posizione particolarmente vantaggiosa sul piano processuale in quanto non hanno un particolare onere probatorio (devono solo dimostrare la esistenza di un danno e che questo è causalmente collegato al disastro) ed é possibile sin da ora individuare in Autostrade per l’Italia SpA il soggetto che in ogni caso sarà tenuto a sostenere a titolo di responsabilità oggettiva del custode della infrastruttura, tutti i risarcimenti dei danni a favore delle vittime, individuabili in ogni soggetto che a diverso titolo sia stato danneggiato dal crollo del ponte Morandi.
A questa responsabilità possono ovviamente aggiungersene altre, come prevedibilmente riteniamo che verrà a seguito delle investigazioni della Procura di Genova, e che riguardano essenzialmente le funzioni di controllo ed i soggetti o gli enti che ne erano incaricati, ma saranno sempre e comunque responsabilità solidali, ovverosia aggiuntive a quella del debitore principale Autostrade, che resta tenuto a pagare direttamente ed integralmente i danni causati dal crollo della struttura, potendo poi, eventualmente, agire per una possibile rivalsa di una porzione del pagamento secondo la quota di responsabilità altrui.
Ma la vittima può pretendere di essere pagata per intero da ciascun debitore solidale, senza preoccuparsi di accertare il concorso di colpa di più soggetti e della ripartizione interna del danno tra questi, in base al grado di responsabilità di ciascuno di essi.
Quali sono le voci di danno?
Il modello risarcitorio della responsabilità civile mira ad un integrale risarcimento a favore del danneggiato volto, perlomeno in astratto, a ricostituire lo stato in cui questi si sarebbe trovato senza l’evento lesivo, sia in termini di danno patrimoniale che non patrimoniale.
Si parla in questi termini della funzione compensativa-riparatoria del risarcimento danni, all’interno dei quali è possibile individuare due grandi categorie, quello patrimoniale e quello non patrimoniale.
La Cassazione – per scongiurare il rischio di indebite duplicazioni – ha da tempo chiarito l’unitarietà del danno non patrimoniale, nel senso che il risarcimento non può esser suddiviso internamente attraverso l’utilizzo di categorie, se non ai fini descrittivi (danno biologico, morale, esistenziale) al fine di consentire la maggiore approssimazione possibile all’integrale risarcimento attraverso la cd. personalizzazione del danno (Cass., Sez. Un., n. 26972/08), cioè un adattamento equitativo (art. 1226 c.c.) alle somme rigidamente stabilite con le tabelle per la liquidazione del danno biologico elaborate dal Tribunale di Milano. In altre parole esistono dei fogli di calcolo che stabiliscono l’entità dei risarcimenti spettanti in corrispondenza al danno biologico, morale ed esistenziale subito dalle persone, misurato in termini percentuali, e convertito in importi di danaro.
Un criterio abbastanza rigido e predeterminato dei danni per garantire equità ed uniformità dei risarcimenti tra le vittime, al quale però, come detto, è possibile applicare un ulteriore adattamento in base alle circostanze del caso od alle particolari condizioni del soggetto.
Vediamo nel dettaglio, ed applicato al disastro di Genova, di cosa si tratta.
(1) danno patrimoniale, si suddivide in danno emergente – si tratta degli esborsi e delle spese sostenute come conseguenza del crollo del ponte e/o dell’incidente subito (ad es. spese mediche, riabilitazione, psicologo, costo degli automezzi distrutti o danneggiati, riparazione dei danni alla casa, trasloco, spese di affitto di una abitazione, maggior costo per le trasferte..) e va rigorsamente provato mediante la relativa documentazione quale fatture, scontrini, che dunque debbono essere adeguatamente raccolti e conservati onde poter poi chiederne l’integrale rimborso – e lucro cessante, cioè il mancato guadagno del danneggiato (perdita della capacità lavorativa, perdita economica o mancato introito derivante causalmente dal disastro), che può essere tanto quella di una persona quanto quello di una società od una attività commerciale che – ad esempio – é rimasta isolata nella zona rossa ed è totalmente o parzialmente tagliata fuori dalla propria clientela ovvero posta nella impossibilità di esercitare la propria attività economica a causa degli stravolgimenti viari.
Si calcola in 1.500 il numero approssimativo di TIR che transitava ogni giorno con merci sul ponte Morandi da e per il porto di Samperdarena, movimentando 51,3 milioni di tonnellate di merci, i cui due terminal non sono più collegati in modo diretto alla autostrada, che aggiunte ai 69mila veicoli che si dovranno riversare quotidianamente su altre strade di Genova ed ai 4.2 milioni di passeggeri che probabilmente saranno dirottati su altri porti, come una sostanziosa parte dei container, con evidente danno economico per tutti gli operatori portuali e della città intera.
Ogni danno di natura patrimoniale, qualora dimostrato, dovrà essere interamente rimborsato da Autostrade per l’Italia.
(2) danno non patrimoniale, il quale come accennato viene “descritto” attraverso le voci di danno biologico (cioè il danno alla salute, e ricomprende tanto i danni fisici che i danni psichici quale la presumibile ansia derivante dall’aver assistito o partecipato al disastro, o dalla perdita di un congiunto, e che in alcuni casi diventa patologica –sindrome post traumatica da stress- manifestandosi in attacchi di panico, continua rievocazione dell’incidente, evitamento di ponti, autostrade o esperienze che ricordino l’incidente ecc.), del danno morale soggettivo (la sofferenza soggettiva – cd. pretium doloris – cagionata da fatto illecito e va risarcito se il fatto illecito costituisce reato ex art. 185 c.p.) ed infine del danno esistenziale (o danno a valori costituzionalmente riconosciuti), che corrisponde a qualsiasi compromissione delle attività realizzatrici della persona umana, quale ad esempio la lesione della propria quotidianità, della serenità familiare, o del godimento di un ambiente salubre, distinto dal danno biologico perché non presuppone l’esistenza di una lesione fisica, e distinto dal danno morale perché non costituisce una sofferenza di tipo soggettivo.
Si tratta di una sottocategoria di danno ancora in via di definizione, comprensivo del cd. danno estetico, del cd. danno alla vita di relazione, alla sfera sessuale ecc. ma che nella vicenda risarcitoria conseguente al crollo del viadotto Morandi, alla chiusura e demolizione di una porzione di città e la divisione in due di una intera regione, potrebbe avere una portata molto ampia. Un esempio per tutti riguarda il diritto degli sfollati, che, al di là del danno patrimoniale per la perdita dei propri beni, effetti personali e per gli eventuali costi di trasloco e/o di locazione fino alla assegnazione di una nuova abitazione, avranno diritto ad esser risarciti anche per aver visto stravolte le proprie abitudini e modi di vita, dopo essersi trovati da un giorno all’altro fuori dalle proprie case o in particolare condizione di difficoltà lavorativa.
Vi è infine titolo per un ulteriore risarcimento da danno morale da fatto reato, visto che la vicenda senza ombra di dubbio coinvolge illeciti di rilevanza penale.
E per chi ha perso un familiare?
Una valutazione a parte merita l’analisi del diritto al risarcimento derivante dalla morte di un congiunto.
Innanzitutto va chiarito che tale diritto compete anche a chi non aveva un rapporto di convivenza con la vittima ed, entro circoscritti limiti, anche a prescindere dal rapporto parentale. A seguito della perdita di una persona cara, cui si è legati da un concreto è dimostrabile rapporto affettivo, è difatti possibile pretendere il risarcimento per:
– il danno morale, subito iure proprio dai congiunti, purchè ne siano forniti idonei elementi di prova, anche in via presuntiva (per i genitori di un figlio si va da circa 150.000 a 300.000 euro per ciascun soggetto facente parte del nucleo familiare e/o della sfera affettiva);
– il danno biologico iure proprio dei congiunti (anche quale danno psichico), purchè detto danno alla slaute sia rigorosamente provato (con una specifica consulenza medico-legale che la stima in termini percentuali);
– il danno patrimoniale anche sotto il proficlo del lucro cessante, cioè come mancata contribuazione del defunto alle esigenze del nucleo familaire, ad esempio per la perdita di reddito a favore di moglie e figli.
– il danno iure successionis, spetta solo agli eredi secondo lo schema di cui all’art. 565 c.c. laddove vi sia un apprezzabile lasso di tempo tra lesione e morte (giorni non ore), anche se nel catastrofico crollo del viadotto sul Polcevera si deve presumere trattarsi di morte istantanea per tutte le vittime; in alcuni particolari casi è risarcibile il cd. danno terminale avvertito da chi, in condizioni di lucidità mentale, attende soccorsi che ritardano e sente venir meno la propria vita (da collocare nell’ambito del danno psichico catastrofale), entrando a far parte del patrimonio del de cuius con la conseguente trasmissibilità agli eredi, iure successionis.
I parenti hanno diritto ad un risarcimento anche in caso di danno cd. catastrofale (macrolesioni, cioè quando il congiunto ha una invalidità permanente molto alta, prossima o superiore al 50- 60%).
Le tabelle di Milano prevedono, anche in questo caso, dei calcoli standard per la liquidazione del danno da perdita del congiunto, personalizzabile in base alla singola fattispecie.
Danni punitivi
Una storia, quella del viadotto Morandi e delle concessioni autostradali, che si inquadra ancora una volta nella politica del risparmio e della massimizzazione dei profitti che caratterizza tutti i disastri nei grandi trasporti in cui, attraverso i processi penali e le indagini della magistratura, abbiamo constatato che le concessionarie sono sicuramente le prime responsabili per aver preparato il terreno alla tragedia, con il mancato investimento economico nelle manutenzioni, ammodernamento degli impianti, formazione del personale ecc., semplicemente perché fare prevenzione costa, e spesso costa più di risarcire le vittime degli incidenti. Esiste in sostanza il rischio che le società concessionarie facciano una analisi dei costi come farebbe un normale imprenditore privato (che calcola il costo di produzione e distribuzione del suo prodotto per determinare un prezzo che gli garantisca un utile), e considerano il rischio (che ricade sulla sicurezza degli utenti) come un dato economico, ed addirittura i risarcimenti per la morte delle vittime come un “danno atteso” che è possibile calcolare preventivamente, e mettere lo stesso a confronto con i costi di adeguamento dei mezzi, delle infrastrutture, della manutenzione e della messa in sicurezza del servizio.
Da questo punto di vista si può in molti casi affermare che vi sia un certo grado di consapevolezza da parte dei vertici aziendali, tanto da parlare, in termini penalistici, di colpa cosciente con previsione dell’evento, od addirittura di dolo eventuale.
Nel nostro paese, tuttavia, si sta affermando sempre più l’istituto dei danni punitivi, un correttivo processuale che da tempo richiediamo in tutti i processi penali e civili ai quali partecipiamo, un maxi-risarcimento, sul modello statunitense, che tende a sanzionare pesantemente quelle grandi compagnie che, pur conoscendo un malfunzionamento, un rischio od attuando una politica di risparmio sulla sicurezza, non adottano consapevolmente quei correttivi che scongiurino il rischio di un incidente, poi verificatosi. Una condanna economica pesantissima, che va oltre il concetto di responsabilità civile in termini esclusivamente compensativi sopra illustrato, e che tende a riequilibrare un sistema, evitando che le compagnie di trasporti possano farsi il calcolo esatto dei risarcimenti alle potenziali vittime secondo le rigide tabelle milanesi, e scelgano di rischiare il pagamento dei danni in caso di incidenti, piuttosto che investire sui correttivi necessari ad alzare il livello di sicurezza per la vita dei passeggeri, come nella fattispecie. Certamente il costo elevato delle manutenzioni sugli stralli, il mancato incasso di pedaggi e per la chiusura o limitazione del traffico sul viadotto Polcevera ed altri fattori economici come la ricaduta sull’indotto portuale e della città di Genova, hanno contribuito alla decisione di procrastinare l’utilizzo di una infrastruttura che aveva già manifestato i segni del tempo ed era stata già oggetto di attenzione da parte dei vari uffici tecnici, senza pero arrivare ad un intervento risolutivo ne adottando un provvedimento di tutela come il blocco del transito a carico dei mezzi pesanti.
Non è un caso, quindi, che la più recente evoluzione giurisprudenziale della Cassazione, a sezioni unite, ha affermato il pieno riconoscimento, anche nel nostro paese di questa forma sanzionatoria civilistica, con effetti esemplari e di prevenzione: i danni punitivi, dopo decenni di sentenze che ne negavano l’ingresso nel nostro ordinamento interno, sono una realtà anche in Italia
Tanto più grave è il comportamento da parte di chi è responsabile del disastro, e tanto maggiore sarà la sanzione economica che deve esser comminata, liquidandola a favore delle vittime, che in questo senso tutelano se stesse ed agiscono in termini esemplari a favore della intera collettività.
Molte sentenze di merito hanno adottato in questi termini liquidazioni dei danni con una sorta di moltiplicatore da applicare al risarcimento patrimoniale e non patrimoniale, in base alla gravità del comportamento di chi si è reso responsabile dell’incidente.
In termini piu pratici, attraverso il meccanismo dei danni punitivi, si possono ottenere risarcimenti moltiplicati x2 o x3 od anche di più, qualora il giudice penale accertati la presenza di “malice” o consapevolezza da parte della concessionaria e dei soggetti ad essa funzionalmente legati.
Saranno dunque sufficienti 500 milioni ?
Assolutamente NO, la offerta di Autostrade corrisponde al biblico piatto di lenticchie rispetto ai danni che vanno risarciti alle sole vittime, figuriamoci se con tale somma sarà possibile coprire anche le opere di demolizione e ricostruzione del ponte, e difatti anche il premier Conte ha prontamente replicato che l’importo che servirà sarà almeno 4 volte superiore.
Dall’analisi delle voci di danno individuabili per mezza città di Genova è già possibile calcolare un importo complessivo di massima, tenendo conto dei danni punitivi applicabile alla fattispecie in termini particolarmente alti (colpa cosciente/dolo eventuale), ampiamente al di sopra della somma fin qui stanziata dalla società concessionaria.
Sia Autostrade che Benetton non sono peraltro nuovi alla pratica di offrire velocemente dei risarcimenti per evitare la partecipazione dei soggetti danneggiati ai processi, ed in questo modo ridurre scomode intromissioni nella vicenda penale (che può quindi essere gestita più agevolmente anche attraverso riti alternativi come il patteggiamento o il rito abbreviato, che riducono drasticamente le pene agli imputati) oltre che evitare il pericolo di liquidazioni in termini punitivi da parte della magistratura, creando dei pericolosi precedenti.
Da notare al riguardo che stà da qualche giorno già circolando, tramite il concessionario autostrade per l’Italia, un modulo attraverso il quale la società eroga dei “contributi”, per il momento non meglio specificati, a favore delle persone coinvolte nel disastro, ed in modo particolare a favore delle circa 600 persone che sono rimaste fuori dalle loro case. Al momento ci risulta che le famiglie di sfollati alle quali Autostrade per l’Italia ha bonificato un primo contributo tra gli 8 e i 12mila euro, sono in totale 173, cioè il 70% delle 252 famiglie genovesi che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione dopo la il crollo del viadotto, per un totale di circa 1,5 milioni di euro.
Queste erogazioni vanno tuttavia valutate con la massima attenzione, poiché nonostante si affermi sulla stampa che tali cifre “si aggiungono agli indennizzi che spetteranno alle famiglie che hanno perso la casa e a quelle delle vittime e dei feriti”, i futuri diritti vengono indicati come indennizzi e quindi potrebbero comportare una limitazione ai diritti risarcitori a favore dei soggetti danneggiati.
La erogazione di Autostrade ricorda molto da vicino la offerta di Costa Crociere ai passeggeri all’indomani del naufragio della Concordia (11mila euro + 4mila per danni patrimoniali come perdita bagaglio, rimborso biglietto ecc.), che venne purtroppo accettata molto velocemente dalla maggior parte delle vittime per evitare lungaggini processuali, mentre chi ha partecipato al processo penale durato circa due anni, ha ottenuto liquidazioni sino a 5 volte superiori, in tempi tutto sommato assolutamente ragionevoli per la giustizia italiana.
Attenzione dunque ai risarcimenti “fast and easy” e senza adeguata assistenza di legali esperti nella assistenza alle vittime in casi di disastri e mass tort, come ammonisce una vittima di un precedente disastro.
Riteniamo infatti importante segnalare un precedente caso relativo al grave incidente del viadotto della A16 con l’autobus schiantatosi nei pressi di Avellino, dove una concausa è stata attribuita al difetto dei New Jersey, ma i familiari delle vittime vennero indotti da Autostrade per l’Italia, e malconsigliati dai loro legali, ad accettare dei risarcimenti, restando poi però – senza volerlo – tagliati fuori dal processo penale e dalla possibilità di contribuire al percorso processuale: https://www.liberoquotidiano.it/news/italia/13370445/autostrade-tragico-precedente-viadotto-avellino-figlio-vittime-genovesi-non-accettate-loro-soldi.html
Quali sono allora i percorsi da seguire per ottenere giustizia?
Il primo consiglio è, in presenza di danni, quello di
• conservare adeguatamente tutte le ricevute di spesa;
• valutare i profili risarcitori attraverso studi legali specializzati in danni di massa o da catastrofe;
• Valutare profili medici e di stress post traumatico attraverso un consulente medico-legale
• non accettare proposte o risarcimenti intermedi, senza aver consultato il vs avvocato
• Sopratutto, proporre querela-denuncia alla Procura di Genova, al fine di essere inseriti nel novero delle persone offese o quantomeno danneggiate dal reato.
Infatti riteniamo che, al di la delle possibili azioni civili, il processo penale è e sarà la sede piu efficace per tutelare gli interessi delle vittime, a tutti i livelli, del crollo del Ponte Morandi i quali, in quanto il nostro ordinamento gli riserva un particolare ruolo proprio ed importanti funzioni proprio attraverso la costituzione di parte civile nel processo penale, affinché, parallelamente ad ottenere una congrua liquidazione del risarcimento dei danni, possano vigilare e contribuire alla affermazione delle responsabilità e veder conseguentemente condannati severamente i colpevoli di questo immane ed evitabile disastro.
A questo riguardo, al fine di sottolineare la importanza della parte civile nel processo penale, possiamo citare il caso della Signora Adele Chiello Tusa che nei procedimenti penali per il crollo della Torre Piloti di Genova ha condotto una vera e propria battaglia per la morte del figlio Giuseppe Tusa, militare in servizio presso la struttura al momento del suo crollo, portando alla affermazione di ulteriori responsabilità e la celebrazione di un secondo processo penale (www.giustiziaperjollynero.wordpress.com).
Quali i reati contestati e le possibili pene ?
Come ben illustrato dall’Avv. Alessandra Guarini al Tg2, dal punto di vista penale, sono ipotizzabili i seguenti reati, tutti (in teoria) aggravati dalla colpa cosciente con previsione dell’evento (articolo 61 n.3) od addirittura dal grado di dolo eventuale:
•omicidio colposo plurimo (articolo 589, commi 1 e 3);
•crollo di costruzione e altro disastro colposo (articoli 434 e 449);
•attentato alla sicurezza del trasporti (articolo 432);
Il pubblico ministero incaricato delle indagini sul tracollo del viadotto Morandi, è lo stesso magistrato che si è occupato dei procedimenti penali relativi al crollo della torre piloti nel porto di Genova, per il quale nel primo processo già arrivato a sentenza di primo grado, per reati del tutto analoghi ed un numero inferiore di vittime,, aveva chiesto pene fino a 20 anni di carcere per i responsabili, e per tale motivo ci aspettiamo che anche in questo disastro l’asticella delle pene sia la stessa. http://www.tg2.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-1761c100-f088-4c7a-87b1-b0d42038ada5-tg2.html
Quali sono allora i tempi previsti?
Impossibile dirlo con precisione, anche perché al momento non risultano ancora iscritti nomi sul registro degli indagati da parte della procura di Genova, che ha aperto da subito un fascicolo penale e sta acquisendo informazioni, documenti e prove sulla catena di responsabilità che hanno condotto al verificarsi della sciagura.
Una cosa è certa, comunque, e cioè che la procura di Genova ha tutti i riflettori della città e della intera nazione addosso, e difficilmente vedremo scemare l’interesse anche mediatico sulla vicenda, per cui ci aspettiamo una risposta della autorità giudiziaria pronta, efficace e rapida, attraverso un incidente probatorio e la successiva chiusura delle indagini con una richiesta di rinvio a giudizio per molti soggetti di vertice tra società concessionaria, autorità di controllo e ministeriali.
Sin da inizio, però, é fondamentale che al fianco dei PM ed alle spalle dei difensori degli indagati vi sia un pool di avvocati di parte civile che vigili sugli interessi delle vittime, in primis ad un congruo ed adeguato risarcimento, ma anche e sopratutto ad un completo accertamento della verità ed alla conseguente severa condanna per chiunque abbia avuto responsabilità decisionali e di controllo e non ha adeguatamente esercitato tale funzione in danno degli utenti delle autostrade e dei cittadini di Genova.
E per gli sfollati quale consiglio?
Il crollo del ponte di Genova è un evento paragonabile ad un terremoto, visto il numero di sfollati e di case che probabilmente dovranno essere abbattute. Per questo occorrono misure straordinarie ed immediate – come per i terremotati – a sostegno delle vittime e dei danneggiati dal disastro del ponte Morandi.
Il Governo può intervenire subito con un decreto legge per lo stop immediato a mutui, tasse ed utenze relative alle case, del canone Rai ed i premi di assicurazione, contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, ed ogni altra misura, in tutta la zona rossa ed a sostegno dei centinaia di soggetti ed aziende colpiti dal disastro, a vario titolo in mezza città e fino al porto. La sospensione è una misura tampone che però darà respiro alle famiglie che si trovano di fronte al paradosso di dover pagare i mutui (solo un paio di banche hanno sospeso le rate per un anno) le tasse e le spese per case destinate ad essere demolite.
Massimiliano Gabrielli, Avvocato in Roma.