Correlato al tema dell’assegnazione della casa coniugale, vi è un rilevante aspetto connesso alla nuova imposta municipale propria (c.d. IMU) introdotta dal Governo Monti dapprima con D.L. n. 201/2011 poi convertito in L. n. 214/2011. Tale imposta, come noto è posta a carico anche delle abitazioni principali, di conseguenza, il quesito che ci pone è:
Al momento dell’assegnazione della casa coniugale in sede di separazione, chi può identificarsi come soggetto passivo del tributo, l’effettivo proprietario dell’immobile o il coniuge assegnatario dello stesso?
Al riguardo occorre preliminarmente chiarire la portata dell’espressione adoperata dal legislatore nel dato normativo. Infatti, al fine di evitare abusi, già largamente diffusi con il pagamento dell’ ICI, si è intesa quale “Abitazione Principale” l’abitazione ove il proprietatio, il possessore, o il titolare di diritto reale hanno stabilito la propria dimora e hanno la residenza anagrafica, conseguentemente in base al disposto dell’articolo 9 del D. L. 23/2011 affinché si possa essere considerati soggetti passivi dell’IMU necessita o un diritto di proprietà sull’immobile, o un altro diritto reale sullo stesso (sia esso di uso, superficie, enfiteusi, abitazione,).
A completare il quadro normativo, vi è poi l’articolo 4 comma 12-quinquies del DL 16/2012, introdotto in sede di conversione con la L. 44/2012 ove si afferma che “ai soli fini dell’imposta municipale propria […], l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”. Conseguentemente, in deroga a quanto accadeva con il versamento dell’ICI (ove era stato previsto l’obbligo di pagamento a carico di entrambi i proprietari, ovvero del proprietario esclusivo anche per la casa abitata dall’ex coniuge) risulterà essere soggetto passivo sempre e comunque il coniuge assegnatario, anche nel caso in cui non sia titolare del diritto di proprietà sull’immobile assegnatoli. Ovviamente a questo potranno applicarsi le aliquote agevolate e detrazioni ove sussistenti (aliquota ridotta del 4per mille in quanto abitazione principale, più detrazioni per i figli conviventi di età inferiore a 26anni) sempre che il coniuge assegnatario non risulti titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su qualsiasi unità abitativa situata nello stesso Comune dove è ubicata la casa coniugale.
Quali conseguenze ne possono derivare in concreto?
- Il coniuge non assegnatario non sarà tenuto al pagamento dell’imposta sull’ex casa familiare;
- Qualora il coniuge non assegnatario possegga, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, un altro immobile nel medesimo Comune, costituendo a tutti gli effetti abitazione principale, sarà sottoposto al regime agevolato per l’aliquota già richiamato;
- Nel caso in cui il coniuge assegnatario sia anche proprietario (o comproprietario) della casa familiare assegnata all’altro, non versando più il relativo importo IMU, sarà tenuto a dichiararne i relativi Redditi Fondiari per l’intero o per la quota spettante della ex casa familiare.