Il Governo ha emanato un nuovo Decreto Legge, il N. 19 del 25.03.2020, con cui sono state disposte misure urgenti adottabili per evitare la diffusione del COVID 19 e le sanzioni in caso di violazione delle medesime.
La vera novità sta nell’aver diversificato le sanzioni a seconda delle violazioni, prevedendo:
- una sanzione amministrativa (pecuniaria) per tutte le infrazioni;
- una sanzione penale (arresto e ammenda) per chi lascia la propria abitazione nonostante la quarantena.
Per dirla in termini più semplici, si tratta di una stretta ulteriore per i “furbetti” del Dpcm, in pratica, ai trasgressori “negativi” al Covid19 delle misure adottate verrà inflitta una pesante sanzione amministrativa – paragonabile ad una multa per divieto di sosta ma ben più salata-, mentre ai trasgressori “positivi” al Covid19 che non rispettano la quarantena sarà contestato un vero e proprio reato, con conseguente apertura di un fascicolo penale.
VEDIAMO IN DETTAGLIO LE NORME IN VIGORE DAL 26 MARZO 2020
- SOGGETTI NON IN QUARANTENA CHE VIOLANO LE MISURE INDICATE NELL’ART. 1 DEL DECRETO, INCLUSA LA MISURA DELLA LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DA PARTE DI: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400 a Euro 3.000.
In virtù del richiamo all’art 202 del D.Lgs n. 285/1992, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo, ulteriormente ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
La novità introdotta dal Decreto Legge consiste dunque nel fatto che NON è più applicabile per le suddette violazioni il reato contravvenzionale di cui all’art. 650 c.p.
ATTENZIONE: i soggetti incorsi nelle violazioni PRIMA dell’entrata in vigore del decreto – in pratica nel periodo dal 8.03.2020 al 25.03.2020 – non subiranno un procedimento penale e la contestazione verrà convertita in sanzione amministrativa MA con il minimo ridotto della metà (Euro 200).
- SOGGETTI SOTTOPOSTI A QUARANTENA CHE SI ALLONTANANO DALLA PROPRIA ABITAZIONE O DIMORA: arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da Euro 500 ad Euro 5.000.
Si configura, infatti, il reato previsto dall’art. 260 del Regio Decreto del 27 luglio 1934 n. 1265 (T.U. LEGGI SANITARIE) che punisce “chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo”.
Anche in questo caso ci sono conseguenze diverse a seconda del momento dell’infrazione:
- i soggetti positivi al COVID 19 allontanatasi dalla dimora prima del 26.03.2020 (entrata in vigore del Decreto) rischiano una pena dell’arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino ad euro 400 (aggiornato);
- i soggetti positivi al COVID 19 allontanatasi dalla dimora dopo il 26.03.2020 rischiano la più severa pena dell’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da Euro 500 ad Euro 5.000.
Inoltre:
- PER TUTTI I TRASGRESSORI: è sempre ferma l’applicazione dell’art. 452 c.p., ovvero “Delitti colposi contro la salute pubblica”.
Tale norma punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni (art. 438 c.p. in forma dolosa).
INFINE:
- E’ PREVISTA LA CHIUSURA DELL’ATTIVITA’ o DELL’ESERCIZIO all’atto dell’accertamento delle violazioni ci cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria sarà scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
- SE IL MANCATO RISPETTO DELLE PREDETTE MISURE AVVIENE MEDIANTE L’UTILIZZO DI UN VEICOLO LE SANZIONI SONO AUMENTATE FINO A UN TERZO.
RIASSUMENDO
I soggetti “sani” che violino le disposizioni previste dall’art. 1 comma 2 del D.l n. 19 del 25.03.2020 incorrono nella sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400 a Euro 3.000, i soggetti “positivi” al COVID per il solo fatto di allontanarsi da casa configurano il reato di cui all’art. 260 del Regio Decreto del 27 luglio 1934 n. 1265 e chi cagiona un’epidemia – ovvero contagi altre persone – incorre nel grave reato di cui all’art. 452 c.p., se ha agito involontariamente, e dell’art. 438 c.p. se ha agito dolosamente.
La CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE È GIUSTIFICATA UNICAMENTE DA COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, DI SALUTE, DI ASSOLUTA NECESSITÀ e tali motivazioni devono essere indicate precisamente nell’AUTOCERTIFICAZIONE da consegnare alle Pubbliche Autorità che eseguono i controlli sul territorio.
ATTENZIONE: In caso di dichiarazione contenente delle falsità il soggetto è perseguibile ai sensi dell’art. 76 D. Pr n. 445/2000, “reati di falso anche commessi ai danni di pubblici ufficiali” e dell’art. 495 c.p., “falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità o su qualità personali proprie o di altri” punito con la pena da uno a sei anni di reclusione.
COSA FARE IN CASO DI ACCERTAMENTO
- PER CHI HA SUBITO UN ACCERTAMENTO DI NATURA AMMINISTRATIVA E NON INTENDE CONTESTARE LA SANZIONE
Il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Grazie al decreto “Cura Italia” fino al 31 maggio sarà consentito il pagamento in misura ridotta del 30% se effettuato entro 30 giorni (e non più 5) dalla contestazione o notificazione della violazione.
Nel caso di mancato pagamento, l’entità della sanzione sarà stabilita dal Prefetto.
- PER CHI HA SUBITO UN ACCERTAMENTO DI NATURA AMMINISTRATIVA E INTENDE CONTESTARE LA SANZIONE
E’ consigliabile rivolgersi ad un legale per presentare entro 30 giorni dall’accertamento o dalla notificazione scritti difensivi al Prefetto con i quali contestare l’accertamento e chiedere l’archiviazione del procedimento.
In caso di mancata archiviazione, Il Prefetto emetterà un’ordinanza-ingiunzione nella quale specificherà l’importo che andrà pagato entro 60 giorni.
Contro tale provvedimento è consentito ricorso al Giudice di Pace competente per territorio entro 30 giorni dalla notifica.
Se non si corrisponde la sanzione comminata nei termini e non si è presentato ricorso il Prefetto provvederà iscrivere a ruolo per il recupero coattivo della somma maggiorata di interessi e spese.
Ricordiamo che sebbene il decreto non preveda il sequestro del veicolo nell’ipotesi di violazione commessa con l’uso del mezzo, è comunque previsto un aumento fino a un terzo della sanzione.
In questo caso sarà ritenuto responsabile in solido del pagamento anche il proprietario del veicolo, se è persona diversa dal conducente e se non prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. Per effetto del decreto “Cura Italia” del 17.03.2020, i termini per depositare scritti difensivi o i ricorsi giudiziali sono sospesi fino al 15 aprile 2020.
PER CHI HA SUBITO UN ACCERTAMENTO DI NATURA PENALE
Contattare il prima possibile l’avvocato di fiducia o quello nominato d’ufficio per la valutazione del caso e dei possibili percorsi difensivi.
Avv. Alessandra Guarini
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