PREMIATI GLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE PRIVATI | Ifoap Concilia

PREMIATI GLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE PRIVATI Secondo i dati resi noti dal DG Stat – Direzione Generela di Statistica del Ministero della Giustizia – il 65% dei proponenti ha preferito rivolgersi ad Organismi privati.

La scelta dei proponenti è stata premiata dai risultati ottenuti dagli Organismi privati che detengono il primato con la percentuale più alta di esiti positivi, mentre spetta alle Camere di Commercio la percentuale più alta di aderenti comparsi.

 Fa riflettere il fatto che i risultati peggiori siano quelli conseguiti dagli Organismi dei Consigli dellOrdine.  

I dati sono riferiti all’attività degli Organismi di Mediazione presenti nel Lazio nell’arco temporale che va dal 21 marzo 2011 al 31 marzo 2012; nella valutazione non abbiamo tenuto conto dellattività di altri Organismi appartenenti ad Ordini professionali diversi, considerato il numero ininfluente di mediazioni definite.

I dati della mediazione dopo il primo anno.

I dati del primo trimestre 2012 confermano un trend di crescita del numero delle mediazioni. Con l’obbligatorietà dal 20 marzo 2012 per i sinistri RCA e condomini si registra una impennata delle mediazioni nel mese di marzo 2012 (+25%) rispetto a febbraio. Si conferma la Campania la regione con più mediazioni 15,3%, fanalino di coda la Valle D’Aosta con lo 0,1%. Purtroppo non migliora la percentuale delle adesioni 35% rispetto al 36% del trimestre precedente. Aumenta sensilbilmente il valore medio delle controversie a €118.299.

 PROPOSTA DI MEDIAZIONE RIFIUTATA, SALTA L’EQUO INDENNIZZO

Con l’obiettivo di ridurre le spese per lo Stato, il decreto sviluppo 2012 elenca una serie di ipotesi in cui l’equo indennizzo salta. Tra questi casi vi è quello riguardante la conciliazione. In particolare l’articolo 42 del decreto sviluppo 2012 ha modificato la legge Pinto, per cui quando fallisce la mediazione e il  provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta di mediazione, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. In sostanza non ha diritto all’indennizzo dal processo troppo lungo la parte, anche vittoriosa, che senza motivo ha rifiutato la proposta di conciliazione davanti all’organismo di conicliazione e in giudizio ha ottenuto una sentenza di contenuto identico a quello proposto con la mediazione.

 

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