Sea Watch e mancata convalida arresto: tutto da rifare

 

Sulla ordinanza del GIP di Agrigento di non convalida del provvedimento di arresto nei confronti di RACKETE Carola (LEGGI QUI), quale comandante della motonave “Sea Watch 3“, eseguito dalla Guardia Di Finanza di Lampedusa, e della richiesta di contestuale applicazione della misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Agrigento, da Avvocato che da diversi anni si occupa anche di diritto marittimo e di naufragi, come parte civile nei processi penali sui maggiori disastri navali italiani, OSSERVO:

1.       Sulla definizione normativa della unità GDF V808 come “Nave da guerra”.

Nella legislazione applicabile esistono al riguardo norme internazionali e principalmente la VII Convenzione dell’Aja del 1907 e nella ultima codificazione del diritto marittimo, quella di Montego Bay del 1982, la cui definizione è stata confermata durante i lavori della III conferenza delle nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), e la cui nozione di nave da guerra corrisponde a quella attuale nel diritto internazionale generale.

Lart. 29 della Convenzione di Montego Bay (definizione di nave da guerra) prevede che:

  • Ai fini della presente Convenzione, per “nave da guerra” si intende una nave che appartenga alle Forze Armate di uno Stato, che porti i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità e sia posta sotto il comando di un Ufficiale di Marina al servizio dello stato e iscritto nell’apposito ruolo degli Ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio sia sottoposto alle regole della disciplina militare.

Nella legislazione interna italiana, che comunque recepisce la Convenzione Montego Bay come norma sovrannazionale, la definizione di nave da guerra è stata codificata all’art. 133 Regio Decreto 8 luglio 1938 che stabilisce “Sono navi da guerra quelle comandate ed equipaggiate da personale militare o militarizzato, iscritte nelle liste del naviglio da guerra, e che legittimano la propria qualita’ mediante i segni distintivi, a questo fine, dallo Stato al quale appartengono”.

Non contento, per approfondire anche le nozioni date da tutti gli altri atti normativi interni, la cui applicazione dipende dal contesto in cui esso rileva, ho consultato il massimo testo a disposizione sulla materia, che è il trattato del Centro Militare di Studi Strategici, (1994) di A. de Guttry “Lo status delle navi da guerra italiane in tempo di pace ed in situazioni di crisi”:

Partendo dalla definizione dell’appena citata norma dell’art. 133 Regio Decreto 8 luglio 1938, il manuale afferma:

 

Sulla specifica dotazione delle unità navali della Guardia di Finanza e la loro esplicita inclusione tra le navi da guerra, lo stesso trattato sullo status delle navi da guerra, in una specifica nota citando la analisi fatta in dottrina (Caffio) sulla Rivista Marittima II 1992 p.17 ss., riporta il testo del DPR 31.12.1973 che lascia ben pochi spazi di interpretazione riguardo l’effettiva inclusione delle navi militari di GdF tra le navi da guerra:

Lo stesso manuale affronta anche la questione della possibile classificazione come navi da guerra delle cd. unità navali ausiliarie adibite, ad esempio, ad operazioni di supporto, trasporto di militari, rifornimenti etc., concludendo che anche queste, qualora siano identificabili in modo intuitivo come navi militari, vanno considerate alla stregua di vere e proprie navi da guerra:

Inoltre l’art. 6 della legge 13.12.1956 n. 1409 (norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi), proprio al fine di “proteggere” le navi in dotazioni alla GDF dagli speronamenti degli “scafisti” e contrabbandieri, punisce gli atti di resistenza o di violenza contro il naviglio in dotazione alla GDF con le stesse pene stabilite dall’art. 1100 cod. nav. per la resistenza e violenza contro una nave da guerra, inserendo pertanto tali unità, indubitabilmente, nella categoria delle navi da guerra a tutti gli effetti, e rendendo applicabile la norma ex art. 1100 all’unità GDF V808.

QUINDI, secondo la normativa nazionale interna e quella internazionale, l’unità GDF V808, collisa dalla nave Sea Watch 3 comandata da Carola Rackete durante le manovre elusive per ormeggiare alla banchina interna al porto di Lampedusa il 29 giugno 2019 alle ore 01:40, è – senza alcun margine di interpretazione – considerata ad ogni effetto di legge una nave da guerra.

2.      Sulla classificazione anche giurisprudenziale della unità GDF V808 come “nave da guerra” e sussistenza del reato ex art. 1100 codice navigazione.

Il GIP del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Alessandra Vella,  con l’ordinanza in esame datata 02 luglio 2019, afferma invece che l’unità navale in dotazione alla GdF, NON possa definirsi nave da guerra, con la conseguente disapplicazione dell’art. 1100 Codice Navigazione (Resistenza o violenza contro nave da guerra – Il comandante o l’ufficiale della nave, che commette atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La pena per coloro che sono concorsi nel reato è ridotta da un terzo alla metà.).

Tale conclusione è esclusivamente sostenuta dal Giudice delle indagini preliminari, a pag. 11 della sua ordinanza, “per condivisibile opzione ermeneutica del Giudice delle Leggi (v. corte cost., sentenza n. 5/2000), le unita navali della Guardia di Finanza sono considerate navi da guerra solo “quando operano fuori dalle acque territoriali ovvero in porti esteri ove non vi sia una autorità consolare“.

La decisione del GIP è macroscopicamente errata, adottata dando una fuorviata interpretazione alla sentenza della Corte Costituzionale, aggiungendo il termine “solo”, non presente assolutamente nella pronuncia della consulta, in tal modo alterando completamente il significato della frase [1], che in senso diametralmente opposto evidenzia invece quanto in tale contesto (in alto mare, nel mare territoriale e nei porti esteri dove non sia un’autorità consolare) siano attribuite ulteriori funzioni alle navi militari da guerra (ossia di polizia ex art. 200 cod. nav.[2] sulle navi mercantili italiane), e che (non “solo” in quel caso, ma sempre..) nei loro confronti sono applicabili gli artt. 1099 e 1100 del codice della navigazione.

E’ il GIP che aggiungendo la parola “solo” alla frase estrapolata dalla sentenza, ha ne ha stravolto la portata.

Infatti la Corte Costituzionale dichiara l’esatto contrario, ossia che le unità GdF sono sempre navi militari da guerra, in alto mare, nel mare territoriale e perfino quando operano fuori dalle acque territoriali ovvero in porti esteri ove non vi sia una autorità consolare poichè in quel caso svolgono le funzioni di polizia di cui all’art. 200 codice navigazione (che appunto riconosce tale funzione alle navi da guerra italiane e non ad altre), e che nei loro confronti è applicabile l’art. 1100 codice navigazione in caso di resistenza o violenza. In ogni caso contemplato dall’art. 200 cod.nav., perciò anche quando operi in acque territoriali, come all’interno del Porto di Lampedusa.

Difatti anche la Corte di Cassazione (cfr. Cass. penale, sez. III, sentenza 21/09/2006 n° 31403) – ha affermato a chiare lettere tale principio, confermandola sussistenza del reato ex art. 1100 codice navigazione nei riguardi di un soggetto che, al comando di una imbarcazione, aveva commesso atti di violenza contro una imbarcazione della Guardia di Finanza che si era posta all’inseguimento della prima, per opporsi all’inseguimento e all’abbordaggio da parte della motovedetta, affermando esplicitamente la classificazione di tali unità come navi da guerra [3].

Anche ai fini dell’applicazione dell’art. 1099 cod. nav. (rifiuto di obbedienza a nave da guerra), la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che “una motovedetta armata della Guardia di Finanza, in servizio di polizia marittima, deve essere considerata nave da guerra” (Cass. Sez. III, n. 9978 del 30.6.1987, Morleo, rv. 176694), e senza alcun dubbio l’unità GDF V808 quella notte era in funzione operativa (con luci di via accese ed in moto fra banchina e nave), armata ed in servizio effettivo di polizia marittima ai sensi dell’art. 200 cod.nav..

Sarebbe anzi tuttora possibile al PM contestare, come ulteriore reato in concorso materiale con il 1100 cod. nav., anche l’art. 635, comma 2, c.p. perché la comandante della Sea Watch 3, effettuando la manovra di ormeggio con la sua nave, provocava una collisione con la motovedetta della Guardia di Finanza, cagionandone il danneggiamento.

Pertanto la mancata convalida dell’arresto della comandante Carola Rakete nella fattispecie in esame, in relazione alla esclusione dell’appicabilità della ipotesi delittuosa di cui all’art.1100 del Codice della navigazione, è totalmente erronea ed illegittima, essendo ad ogni effetto l’unità GDF V808 una nave da guerra.

3.       Sulla sussistenza del reato ex art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale) e non applicabilità della scriminante dello stato di necessità ai sensi dell’art. 51 c.p.

Altrettanto erronea ed illegittima è la mancata convalida di arresto per il reato di cui all’art. 337 c.p., contestato correttamente dalla Procura di Agrigento, perché con la violenta e volontaria condotta descritta nella prospettazione accusatoria, la comandante Carola Rakete ha opposto resistenza ai Pubblici Ufficiali imbarcati sul natante della GDF, dopo che questi avevano intimato l’alt per impedirne l’ingresso in porto e l’attracco in banchina, creando una situazione di pericolo per le persone e cose.

Il GIP di Agrigento ha ritenuto che, pur confermando l’astratta applicabilità della norma penale, posto che “l’avere posto in essere una manovra pericolosa nei confronti dei pubblici ufficiali a bordo della motovedetta della Guardia di Finanza, senz’altro costituente il portato di una scelta volontaria seppure calcolata, permette di ritenere sussistente il coefficiente soggettivo necessario ai fini della configurabilità concettuale del reato in discorso”, nella fattispecie il reato dovrebbe ritenersi scriminato, ai sensi dell’art. 51 c.p., per avere l’indagata agito in adempimento di un dovere (ossia l’inderogabile disposto di cui all’art. 10 ter del D. lgs 286/98, avente ad oggetto l’obbligo di assicurare il soccorso, prima, e la conduzione presso gli appositi centri di assistenza, poi).

A tutto voler concedere che nella anomala operazione di soccorso di cui trattasi, i migranti recuperati a mare si possano considerare giuridicamente “naufraghi” e il trasbordo sia stata una operazione di salvataggio [4], il dato indiscutibile è che il dovere di procedere al salvataggio e conduzione nel porto più sicuro delle persone recuperate a mare, non consente al comandante di violare le indicazioni SAR (Search And Rescue) e tantomeno di infrangere l’alt delle autorità portuali se non vi sia una situazione di emergenza o di pericolo immediato per la salute dei naufraghi mentre nella fattispecie, e questo è un altro dato pacificamente sicuro, le persone a bordo della Sea Watch 3 non si trovavano in una condizione di emergenza sanitaria o di pericolo attuale.

Tanto è vero che i pochi soggetti che necessitavano di assistenza medica sono stati immediatamente evacuati dalla Sea Watch grazie al puntuale e doveroso intervento delle unità militari italiane, ed inoltre si è consentito persino il tour di visita di una delegazione di deputati PD a bordo della nave, segno evidente che non si versava in alcuna situazione di pericolo sanitario, e tantomeno di tensione a bordo, con pericolo di rivolta dei migranti.

Che non ci fossero pericoli per le persone a bordo lo ha confermato inoltre la Corte Europea dei diritti dell’uomo quando ha respinto il ricorso dell’armatore della Sea Watch 3, per cui lo speronamento di una motovedetta della guardia di finanza, per di più con una nave di quelle dimensioni, è azione gravemente illecita e pericolosa per l’incolumità dei militari e degli stessi naufraghi. Un atto irresponsabile che integra un reato, e che giustificava pienamente l’arresto in flagranza del comandante.

Ed infatti, avendo forzato il blocco navale il comandante della Sea Watch 3 ha posto in essere la stessa condotta criminosa di chi forzi un blocco stradale della polizia, generando poi una situazione di pericolo [5]: il reato ex art. 337 c.p. di resistenza a pubblico ufficiale, contestato anche alla comandante  Carola Rakete, scatta infatti quando non si parla di una semplice resistenza passiva, ma si utilizzi la forza ed una violenza diretta a neutralizzare l’atto del pubblico ufficiale.

Ebbene, anche nel caso del blocco stradale forzato dall’automobilista può non esserci reato in presenza di uno stato di necessità: se a bordo dell’auto il conducente trasporta una persona che sta molto male ed in pericolo di vita, egli è certamente esente da responsabilità penale, ma – al contrario – se deve portare il passeggero a fare una normale visita di controllo dal medico, od agisce in forza di  una sua intima e non oggettiva valutazione di opportunità, allo scopo di arrivare a tutti i costi a destinazione, non si applicherà la scriminante 51 c.p..

Anche in funzione dell’adempimento di un ipotetico dovere, che in ogni caso non corrisponde all’attracco in porto, sostenere che una nave possa speronare impunemente una motovedetta della GDF che le intima l’alt, non ha alcun fondamento giuridico.

Ed allora è evidente che nella condotta posta in essere da Carola Rakete, in assenza di una situazione di pericolo, non è ravvisabile l’adempimento di un dovere, e tantomeno uno stato di necessità, ma semplicemente una scelta, ossia quella di forzare il blocco navale ed attraccare ad ogni costo in porto a Lampedusa – mettendo in pericolo mezzi e militari a bordo dell’unità GDF V808 – piuttosto che dirigersi verso un’altra destinazione ovvero attendere una risoluzione diplomatica della vicenda, e che – come si è ben percepito – è una azione decisa dal comandante della Sea Watch con una spinta motivazionale dal chiaro ed altisonante colore politico, quale prova di forza nei confronti del governo italiano.

* * *

IN CONCLUSIONE, facendo corretta applicazione dell’ordinamento di diritto marittimo e penale interno, ritengo che l’ordinanza resa dal GIP di Agrigento di mancata convalida dell’arresto del comandate della Sea Watch 3 sia gravemente erronea ed illegittima, in quanto non ha dato corretta applicazione al diritto marittimo ed all’istituto della scriminate ex art. 51 del codice penale, e confidando fiduciosamente che la Procura di Agrigento impugni tempestivamente la decisione, sono certo che la Cassazione, in conformità agli orientamenti già espressi dalla stessa Corte in casi perfettamente analoghi, si pronuncierà in senso opposto confermando nella vicenda la sussistenza dei reati contestati a Carola Rakete ai sensi dell’art. 1100 codice navigazione e 337 codice penale, con la conseguente ed immediata applicazione delle misure cautelari richieste dal PM nei confronti di Carola Rakete.

Massimiliano Gabrielli, avvocato in Roma

 


[1] La decisione afferma infatti che “Al riguardo, è sufficiente qui ricordare, in estrema sintesi: omissis – che le unità navali in dotazione della Guardia di finanza sono qualificate navi militari, iscritte in ruoli speciali del naviglio militare dello Stato (art. 1, primo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1973, n. 1199 – Disciplina per l’iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo delle capitanerie di porto -); battono “bandiera da guerra” e sono assimilate a quelle della Marina militare (artt. 63 e 156 del r.d. 6 novembre 1930, n. 1643 – Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia Guardia di finanza -); sono quindi considerate navi militari agli effetti della legge penale militare (art. 11 del codice penale militare di pace); quando operano fuori delle acque territoriali ovvero in porti esteri ove non vi sia un’autorità consolare esercitano le funzioni di polizia proprie delle “navi da guerra” (art. 200 del codice della navigazione) e nei loro confronti sono applicabili gli artt. 1099 e 1100 del codice della navigazione (rifiuto di obbedienza o resistenza e violenza a nave da guerra), richiamati dagli artt. 5 e 6 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409 (Norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi);

[2] art. 200 codice navigazione – Polizia esercitata da navi da guerra. In alto mare, nel mare territoriale, e nei porti esteri dove non sia un’autorità consolare, la polizia sulle navi mercantili nazionali è esercitata dalle navi da guerra italiane. A tal fine, i comandanti delle navi da guerra possono richiedere alle navi mercantili informazioni di qualsiasi genere, nonché procedere a visita delle medesime e ad ispezione delle carte e dei documenti di bordo; in caso di gravi irregolarità possono condurre le navi predette per gli opportuni provvedimenti in un porto dello Stato, o nel porto estero più vicino in cui risieda un’autorità consolare. Nei porti ove risiede un’autorità consolare le navi da guerra italiane esercitano la polizia, a norma dei comma precedenti, su richiesta dell’autorità medesima.

[3] Cassazione penale, sez. III, sentenza 21/09/2006 n° 31403 – “ … Sussiste anzitutto il delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra previsto e punito dall’art. 1100 cod. nav., essendo pacifico che l’imbarcazione dell’imputato aveva concretamente manovrato per opporsi all’inseguimento e all’abbordaggio da parte della motovedetta della Guardia di Finanza MFS 1602. Indubbia è infatti la qualifica di nave da guerra attribuita a tale motovedetta, non solo perché essa era nell’esercizio di funzioni di polizia marittima, e risultava comandata ed equipaggiata da personale militare, ma soprattutto perché è lo stesso legislatore che indirettamente iscrive il naviglio della Guardia di Finanza in questa categoria, quando nell’art. 6 della legge 13.12.1956 n. 1409 (norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi) punisce gli atti di resistenza o di violenza contro tale naviglio con le stesse pene stabilite dall’art. 1100 cod. nav. per la resistenza e violenza contro una nave da guerra.

[4] la stessa ordinanza rivela che la presenza della imbarcazione in potenziale stato di distress a 47 miglia dalla costa libica, era stata segnalata dall’aereo “Colibri” ai centri di coordinamento dell’Italia, Malta, Olanda e Libia alle ore 11.53 del 12.06.2019, e nonostante l’avviso della Guardia Costiera libica con il quale questa ultima assumeva il coordinamento dell’evento SAR, la Sea Watch 3  si precipitava a soccorrere le 53 persone a bordo del gommone senza propulsione, e successivamente, disattendendo la assegnazione per POS nel porto di Tripoli e i divieti di ingresso nelle acque territoriali italiane, il 13 giugno 2019 si dirigeva a nord in direzione di Lampedusa, forzando infine il blocco imposto dal decreto ministeriale “porti chiusi”.

[5] il Codice penale non prevede alcuna sanzione per il conducente che non rispetta l’obbligo di fermarsi che gli è stato imposto dalle autorità competenti, in quel caso integrando un illecito amministrativo secondo il codice della strada. Il reato di resistenza a pubblico ufficiale, contestato a Carola Rakete della Sea Watch, scatta però nel momento in cui l’automobilista per evitare il blocco delle autorità competenti cerca di scappare e pone in essere una condotta che può mettere in pericolo l’incolumità degli altri, veicoli e pedoni, e il conducente rischierà una pena detentiva che va da 6 mesi fino a 5 anni.

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