Panico: cosa devo fare in caso di incidente stradale?
Al fine di accelerare le procedure di liquidazione dei danni è necessario fare una denuncia di sinistro completa in ogni sua parte. E’ importante, per quanto difficile, mantenere la calma e cercare collaborazione con i conducenti degli altri veicoli coinvolti. In caso di disaccordo è utile richiedere l’intervento delle pubbliche autorità.
Occorre fare il possibile per agevolare chi Vi seguirà nella pratica di risarcimento, fornendo gli elementi utili ad una veloce e congrua liquidazione.
VI FORNIAMO DELLE SEMPLICI MA EFFICACI REGOLE PRATICHE DA SEGUIRE IN CASO DI INCIDENTE STRADALE, AL FINE DI MIGLIORARE LE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO:
- Per prima cosa NON MUOVERE I MEZZI fino a che non si è instaurato un dialogo minimo con l’altro conducente, al fine di riconoscere chi ha torto o ragione nel sinistro.
- Se l’altra parte non riconosce la colpa, FARE DELLE FOTO CON IL CELLULARE AI MEZZI NELLA POSIZIONE STATICA DOPO IL SINISTRO e/o chiamare il 112/vigili urbani
- Annotate il nome e telefono dei testimoni che hanno VISTO il sinistro, non quelli sopraggiunti dopo l’urto.
- SCAMBIATEVI I DATI come di seguito Vi indichiamo nel dettaglio.
- RECATEVI AL PRONTO SOCCORSO se avete affrontato un urto di una certa importanza, anche senza lesioni evidenti il cd. “colpo di frusta” da diritto al risarcimento danni alla persona per l’1%
- AFFIDATE SUBITO LA PRATICA AL LEGALE che, come il ns. ufficio, ha convenzioni con le carrozzerie per la riparazione del danno senza anticipi, e che si occupa della perizia nel miglior modo
- NON SCRIVETE PERSONALMENTE LETTERE ALLA VS ASSICURAZIONE, lasciate fare ai legali che sapranno indicare la dinamica nel miglior modo e non creare equivoci
- CONSERVATE DOCUMENTI SU TUTTE LE SPESE mediche, nolo auto sostitutiva, altre spese
- Se il mezzo è utilizzato per motivi di lavoro avete diritto al cd. FERMO TECNICO, che però va documentato
Primi passi nel dettaglio, per applicare le procedure di risarcimento in caso di incidente stradale:
- Compilare il modulo di constatazione amichevole CID o CAI (il modulo blu per intenderci), seguendo le istruzioni riportate nell’ultima pagina del modulo stesso, attenzione al disegno
- Compilarlo, segnare le crocette a margine e cercare di farlo firmare anche all’altro conducente
- Se firmato da entrambi, trattenere due copie del modulo e consegnare le rimanenti all’altro automobilista
- Fate delle foto con il cellulare ai mezzi PRIMA di spostarli, nella posizione statica dopo il sinistro
- Fornite il modulo al Vs. legale, che avviserà la compagnia assicurativa dell’incidente, fornendo la denuncia ed ogni altra informazione utile dalla assicurazione (anche nel caso che si ritenga di aver ragione: denuncia cautelativa)
Nel caso in cui nessuno dei conducenti abbia con sé il modulo, annotarsi assolutamente i seguenti dati:
- cognome,nome e indirizzo dell’altro conducente
- modello e targa dell’altro veicolo
- data, ora e luogo del sinistro
- compagnia assicurativa dell’altro veicolo
- se il proprietario dell’altro veicolo è un soggetto diverso dal suo conducente, annotarsi tutte le generalità del proprietario
- numero di telefono dell’altro conducente
- generalità di eventuali testimoni
- autorità eventualmente inteervenute sul posto.
Attenzione: il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 2 anni dalla data del sinistro!!!
Ma quali sono le procedure azionabili per ottenere la liquidazione dei danni?
Indennizzo diretto:
La procedura si applica ai sinistri stradali verificatisi successivamente al 1 febbraio 2007; ci si rivolge direttamente alla propria compagnia assicurativa, e non a quella del veicolo responsabile, che procede alla liquidazione del danno e poi effettua la rivalsa sull’altra compagnia.
Casi in cui si applica la procedura di indennizzo diretto:
- l’incidente deve aver coinvolto solo due veicoli, entrambi identificati, regolarmente assicurati ed immatricolati in Italia (o nello Stato di S. Marino o nello Stato del Vaticano);
- se uno dei due veicoli è un ciclomotore, quest’ultimo deve avere la c.d. targa nuova, ossia deve essere targato secondo il nuovo regime previsto dal 1 luglio 2006;
- se oltre ai danni materiali si sono verificate lesioni fisiche, deve trattarsi di lesioni lievi (ossia lesioni comportanti un’invalidità permanente non superiore al 9%);
- se nell’incidente si sono verificati danni fisici alle persone trasportate, queste devono fare una specifica richiesta di risarcimento danni alla medesima compagnia assicuratrice del conducente.
In tutti i casi diversi da quelli di cui sopra si applica la procedura ordinaria, ovvero la richiesta di risarcimento deve essere mossa alla compagnia dell’/dei veicolo/i coinvolto/i.
Nel caso in cui si sia azionata la procedura di risarcimento diretto, la compagnia assicurativa è obbligata a formulare una proposta di risarcimento entro 60 giorni da quando gli è pervenuta la richiesta (il termine è di 90 giorni per il risarcimento delle lesioni fisiche). Il termine per il risarcimento dei danni materiali si riduce a giorni 30 nel caso in cui i conducenti abbiano firmato il modulo di contestazione amichevole (il famoso modulo blu), il quale deve essere allegato alla richiesta di risarcimento inviata all’assicurazione. In caso di richiesta incompleta, l’assicuratore è tenuto a richiedere le dovute integrazioni al cliente. Se la somma offerta dall’assicurazione è accettata dall’assicurato, la compagnia è tenuto al pagamento nel termine di 15 giorni dall’accettazione.
LA APPLICAZIONE NELLA REALTA’ ha offerto un pessimo risultato della procedura, nata nelle dichiarazioni del Governo per semplificare la liquidazione, ma in realtà attuata come cavilloso strumento di controllo delle assicurazioni nei confronti dei propri assicurati e dei sinistri che li coinvolgono, impedendo una naturale raccolta di informazioni delle compagnie sulla dinamica del sinistro. inoltre rende particolarmente complessa la procedura giudiziaria in caso di mancata liquidazione, imponendo la forma del ricorso, allungando drasticamente i tempi e gli oneri di prova a carico del danneggiato, tant’è che è stata successivamente affermata la esperibilità della azione ordinaria (Citazione)
Procedura ordinaria di risarcimento danni:
In base a tale procedura, la richiesta di risarcimento dei danni deve essere inviata alla compagnia assicuratrice del veicolo che si ritiene effettivo responsabile.
Oggi si ricorre alla procedura ordinaria solo nei casi che non rientrano nel campo di applicazione dell’indennizzo diretto. In particolare essa si applica:
- sinistri in cui siano coinvolti più di 2 veicoli a motore;
- sinistri con assenza di collisione materiale tra i due veicoli;
- sinistri avvenuti all’estero, o avvenuti in Italia con controparte estera;
- sinistri in cui la responsabilità è imputabile a ciclisti/pedoni, macchina agricola o ciclomotori identificati solo dal telaio
- sinistri con controparte ignota o non assicurata;
- sinistri con veicolo responsabile rubato;
- sinistri con responsabilità imputabile ad un terzo rispetto ai veicoli entrati in collisione, anche se il terzo non è identificato.
La richiesta di risarcimento deve essere inoltrata tramite lettera raccomandata a/r alla compagnia assicurativa della controparte responsabile e a quella del proprietario del veicolo (se persona diversa dal conducente). La compagnia di controparte, una volta pervenuta la richiesta di risarcimento, procederà con la nomina di un eventuale perito per l’accertamento dei danni al veicolo.
Anche nel caso di procedura ordinaria vi sono dei tempi che la compagnia è tenuta a rispettare per effettuare un’offerta o comunicare i motivi della mancata offerta:
- 60 giorni dal ricevimento della richiesta se a questa non è stato allegato il modulo di contestazione amichevole firmato da tutte le parti coinvolte
- 30 giorni dal ricevimento della richiesta se a questa è stato allegato il modulo, debitamente firmato da tutte le parti
- 90 giorni per il risarcimento delle lesioni fisiche.
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Quando provochi o subisci un incidente stradale, e hai diritto ad un risarcimento danni fisici e/o materiali, è sempre bene rivolgersi ad un Avvocato specialista che si occupi da subito della pratica, piuttosto che fare da soli o rivolgersi ad una agenzia pratiche auto.
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CAR CRASH IN ITALY? HELP LINE AND FIRST RULES TO FOLLOW
In order to expedite the procedures for settlement of claims is necessary to complete a claim in its entirety. It ‘important, however difficult, remain calm and seek collaboration with the drivers of other vehicles involved. In case of disagreement is useful to require the intervention of public authorities.
You should do everything possible to help those who will follow you in the practice of compensation and factors conducive to a quick and fair settlement.
HERE’S A PRACTICLE HANDBOOK OF SIMPLE BUT EFFECTIVE RULES TO FOLLOW IN THE EVENT OF ACCIDENT, TO IMPROVE THE PROCEEDINGS OF DAMAGE:
- First, DO NOT MOVE VEHICLES until ther’s at least a dialogue with the other driver, in order to recognize who’s wrong or right in whatever happened.
- If the other party does not recognize his guilt, TAKE A PICTURE OF THE CARS WITH THE CELLPHONE IN STATIC POSITION AFTER THE ACCIDENT and / or call the 112/cops
- Write down the name and telephone number of witnesses who saw the accident, not those which occured after the collision.
- EXCHANGE DATA each other as indicated in detail below.
- Go to the Hospital emergency department if you have dealt a blow of some importance, even without obvious injuries on cd..”Whiplash” entitle to personal damages of the 1%
- NOW ENTRUST TO YOUR LEGAL THE PRACTICE who, like our office, has agreements with the body repair shop, to fix the damage without money advances and expertise in dealing with the best
- DO NOT WRITE LETTERS TO THE INSURANCE, leave it to lawyers who can advise the dynamics in the best way not to create misunderstandings
- KEEP DOCUMENTS ON ALL medical expenses, rental car replacement, other expenses
- If the car is used for business purposes you are entitled to the cd. BOARDING SERVICE, but it must be documented
First steps in detail, procedures for applying for compensation in case of accident:
- Fill out the accident report or CAI CID (the blue form for instance), following the instructions on the last page of the module itself, drawing attention to
- Compile it, mark the spreaders on the sidelines and try to get it signed at the other driver
- If signed by both retain two copies of the form and deliver the remainder to another motorist
- Take pictures with your mobile phone to the media BEFORE you move in a static position after the accident
- Give the form to your office, who shall notify the insurer of the accident, providing the complaint and any other pertinent information from the insurance (even if it is deemed to be right: Cautionary complaint)
- In the event that none of the drivers have with them the form, write down the following information completely:
- surname, name and address of the driver
- model and license plate of the other vehicle
- date, time and location of the casualty
- insurance company of the other vehicle
- if the owner of the vehicle is a person other than his driver, write down all of the owner
- telephone number of the driver
- generality of any witnesses
- inteervenute authorities as may be in place.
Warning: the right to claim damages shall expire 2 years from the date of the accident!
DIRECT COMPENSATION PROCEDURE
The procedure applies to road accidents that occurred after February 1, 2007, we turn directly to your insurance company, and not that of the responsible vehicle, making the settlement of claims and then making the revenge on the other company.
Cases where the procedure of direct compensation APPLIES:
- the accident must have involved two vehicles, both identified, properly insured and registered in Italy (or in the State of San Marino or the Vatican State);
- if either vehicle is a moped, it must have cd new plaque, which is to be branded under the new arrangements established by July 1, 2006;
- if in addition to property damage injury occurred, it must be minor injuries (ie injuries involving permanent disability exceeding 9%);
- If the incident occurred physical damage to persons being transported, they must make a specific request for damages to the same insurance company of the driver.
- In all cases other than those mentioned above applies to the ordinary procedure, ie the claim must be moved to the company of ‘/ of the vehicle / s involved / i.
In cases where the procedure has operated direct compensation, the insurance company is obliged to formulate a proposal for compensation within 60 days from when the request is received (the deadline is 90 days for the compensation of personal injury). The deadline for compensation for material damage is reduced to 30 days in cases where drivers have signed the form of friendly dispute (the famous blue form), which must be attached to submitted insurance claims. If a claim is incomplete, the insurer is required to request the necessary additions to the customer. If the sum offered by the insurance is accepted by the insured, the company must pay within 15 days of acceptance.
THE APPLICATION IN REALITY ‘has offered a very poor outcome of the procedure, was born in the statements of the Government to simplify the settlement, but actually implemented as a quirky tool of control of insurance against its insured and claims involving them, preventing a natural collection companies for information on the dynamics of the accident. also makes it especially difficult to judicial procedure in case of missed payment, imposing the form of action, dramatically lengthening the time and burden of proof borne by the injured person, so much so that was subsequently affirmed the ordinary remedies (Quote)
GENERAL PROCEDURE
Under this procedure, the request for compensation must be sent to the insurer of the vehicle which is believed responsible for the actual.
The general procedure is now used only in cases that fall outside the scope of direct compensation. In particular it applies:
- casualties are involved more than 2 motor vehicles;
- claims with no material between the two vehicles collided;
- accidents occurring abroad, or have occurred in Italy with foreign counterparts;
- claims in which liability is attributable to cyclists / pedestrians, mopeds, or farm machine only identified by the frame
- accidents with uninsured or unknown party;
- claims with a responsible vehicle stolen;
- with liability claims attributable to a third of the vehicles collided, even if the third party is not identified.
- The claim must be sent by registered post to / r to the insurer of the responsible party and that the vehicle owner (if different from driver). The company party, once received a request for compensation, will proceed with the appointment of any expert witness to establish the damage to the vehicle.
Even in the case of ordinary procedure, there are times that the company is required to make an offer to meet or communicate the reasons for the failure to offer:
60 days of receipt of the request if it has not been attached to this form of protest signed by all the friendly parties
30 days of receipt of the request if it has been attached to this form, duly signed by all parties
90 days for personal injury compensation.
When you experience a car accident, and you are entitled to compensation for physical injury and / or equipment damages, you should always consult a specialist lawyer to deal from the start of practice, rather than do it yourself or contact a car agency.
We are from years among the best Italian specialists and we offer an initial free consultation and competent practice about the feasibility of compensation. We guarantee the best result in this matter.
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