EMERGENZA CORONAVIRUS: COSA RISCHIA CHI VIOLA I DECRETI MINISTERIALI
I Decreti Legge emanati dal Governo per contrastare il diffondersi della epidemia di Coronavirus prevedono rigorosi limiti alla circolazione delle persone e la chiusura dei confini tra le cd. “zone rosse“.
I trasgressori delle misure restrittive imposte per decreto legge nelle zone rosse ed a livello nazionale rischiano prima di tutto le pene previste dal REATO CONTRAVVENZIONALE PUNITO DALL’ART. 650 del codice penale:
c.p. art. 650. Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [c.p. 336, 337, 338], con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206 .
Chi dovesse quindi esser fermato dalle forze dell’Ordine e accusato di tale reato, verrà immediatamente iscritto nel registro delle notizie di reato e rischierà una formale incriminazione da parte del Pubblico Ministero competente per territorio.
Per tale motivo è fondamentale, per chi intenda mettersi in viaggio o spostarsi dalle zone rosse senza incorrere in una contestazione di natura penale da parte delle forze dell’ordine, predisporre un MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE conforme alle indicazioni previste dal DPCM 08.03.2020, come quello che il ns studio ha già predisposto per i nostri numerosi clienti Piemontesi e Lombardi.
Infatti, fermo restando che sono previste delle ipotesi di esenzione dai vincoli territoriali per particolari esigenze, tali circostanze debbono essere comprovate e/o accompagnate da questa sorta di lasciapassare prima di uscire di casa.
In mancanza la Procura, a seguito del fermo degli agenti di PS che possono ritenere noon credibile la versione resa “a voce” della parte, potrà anche procedere speditamente – visto il presumibile numero di casi – con la richiesta di un decreto penale di condanna.
Avverso tale decreto penale di Condanna è tuttavia possibile fare opposizione entro 15 giorni dalla notificazione per far valere le proprie difese.
In ogni caso, prima dell’emissione del decreto o dell’apertura del processo, è possibile anche presentare istanza di oblazione, degradando la contestazione ad illecito amministrativo e consentendo cosi di estinguere il reato pagando una sanzione pecuniaria pari alla metà del massimo della pena pecuniaria, oltre alle spese giudiziarie.
ATTENZIONE: ove la trasgressione dei decreti tuttavia abbia dato corso ad un contagio, allora si rischia L’INCRIMINAZIONE PER IL DELITTO DI EPIDEMIA COLPOSA DAGLI ART. 438 E 452 C.P.
La pena prevista può andare da 1 fino a 5 anni di reclusione.
Al riguardo, la giurisprudenza ha indicato come elementi dell’epidemia: il carattere contagioso del morbo; la rapidità della diffusione e la durata limitata del fenomeno; il numero elevato delle persone colpite, tale da destare un notevole allarme sociale e correlativo pericolo per un numero indeterminato e notevole di persone; un’estensione territoriale di una certa ampiezza, sì che risulti interessato un territorio abbastanza vasto da meritare il nome di regione e, di conseguenza, una comunità abbastanza numerosa da meritare il nome di popolazione.
In questa prospettiva si è escluso che possa integrare il delitto in esame la causazione di un focolaio epidemico, ove la malattia si manifesti in ambiente ristretto e rimanga localizzata, come per esempio in una comunità familiare o nell’ambito di una struttura ospedaliera.
Ad esempio il Tribunale ha ritenuto insussistente l’epidemia in un caso in cui la salmonellosi Wien aveva causato la morte di sedici neonati presso il nido di una clinica pediatrica, trattandosi di malattia infettiva diffusasi in ambiente chiuso, e qui rimasta localizzata, e perciò non avente caratteristiche tali, quanto a vastità e diffusibilità, da configurare un pericolo alla salute di un numero rilevante e indeterminato di persone, tenuto conto della possibilità di mantenere circoscritto il fenomeno e di adeguatamente contrattaccarlo.
In tal caso si fronteggerebbe quindi un procedimento penale a proprio carico con accuse e conseguenze particolarmente gravi, e da cui sarebbe possibile valutare una possibile difesa solo alla luce degli elementi di accusa resi noti a seguito della chiusura della fase di indagini preliminari.
Alessandra Guarini – Avvocato in Biella
APPROFONDIMENTO
650 c.p. Procedure da seguire e conseguenze
In questo periodo di emergenza sanitaria sono molte le persone a cui viene contestata la violazione della contravvenzione prevista dall’art. 650 c.p. ovvero inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, la quale è punita con l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 €.
La procedura consigliabile è quella di richiedere un oblazione, tale soluzione è un “rito alternativo” per definire il procedimento che permette al contravventore di pagare una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per per la contravvenzione commessa (nel caso di specie € 103).
L’oblazione è richiedibile già in fase di indagine, quindi, prima dell’apertura del dibattimento o prima che sia emesso un decreto penale di condanna.
Se il Giudice ammette il contravventore all’oblazione il pagamento dell’ammenda estingue il reato.
La sentenza di avvenuta oblazione non è riportata sul certificato del casellario richiesto dai privati, ma resta sul casellario giudiziario a disposizione delle autorità giudiziarie con la dicitura reato estinto. La riabilitazione, ovvero la c.d. “pulizia della fedina penale”, sarebbe inutile nel caso di specie perché la riabilitazione non cancella i provvedimenti dal casellario giudiziale ma vi aggiunge unicamente la dicitura reato estinto o riabilitato e questa formula è già immediatamente inserita in caso di oblazione.
Al fine di rassicurare i contravventori è opportuno ribadire che lo status di recidivo si acquisisce solamente quando sia instaurato un nuovo procedimento penale a carico del reo dopo che questi abbia già riportato in precedenza una sentenza di condanna definitiva per delitto doloso, per tale ragione la grave conseguenza di essere in futuro dichiarato recidivo non è tra gli effetti previsti dalla violazione della contravvenzione ex art. 650 c.p. sia che si decida di procedere con oblazione sia che non ci si opponga al decreto penale di condanna.
Nel caso in cui il contravventore non chieda di essere ammesso all’oblazione già in fase di indagine la Procura della Repubblica probabilmente emetterà nei suoi confronti un decreto penale di condanna. Quest’ultimo comporta l’effetto premiale della diminuzione sino alla metà della pena pecuniaria per cui l’ammenda da pagare nel caso di violazione dell’art. 650 c.p. è sempre di € 103.
E’ bene evidenziare, però, che il decreto penale di condanna costituisce un precedente penale a tutti gli effetti, anche se non è menzionato ex lege nel certificato penale a richiesta dei privati rimane nel casellario giudiziario consultabile dalle autorità giudiziarie.
Al decreto penale di condanna si può fare opposizione, entro il termini di 15 dalla notifica al contravventore, e richiedere che si proceda con il rito dell’oblazione.
Nel caso di decreto penale di condanna la riabilitazione è utile perché il reato non è estinto, ma avviene automaticamente. Il condannato con decreto penale, qualora nei successivi 2 anni (trattandosi di contravvenzione) non commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole, può chiedere che il reato sia dichiarato estinto al Giudice dell’Esecuzione limitandosi ad allegare copia del decreto penale di condanna e attestazione di avvenuto pagamento.
Le Pubbliche Amministrazioni o gestori di Pubblici Servizi che richiedono il casellario giudiziale otterranno un certificato selettivo contenente le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell’amministrazione o del gestore. Laddove le autorità giudiziarie non riescano a fornire il casellario selettivo per problemi tecnici forniranno direttamente il casellario giudiziario.
In altre parole le Pubbliche Amministrazioni che chiederanno il casellario giudiziario di un contravventore dell’art. 650 c.p. vedranno traccia dell’oblazione – con la dicitura reato estinto- e del decreto penale di condanna (dopo due anni di buona condotta se si è richiesta la riabilitazione vi sarà anche in questo caso la dicitura reato estinto).
In conclusione la scelta processuale migliore, e che comporta conseguenze più limitate, è quella di richiedere l’oblazione.
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