Il tema dell’assegnazione della casa familiare e’ attualmente disciplinato dall’art. 155 quater del Codice Civile e dall’art. 6 della Legge sul divorzio (come sostituito dall’art. 11 della L. 74/1987). Tali articoli condizionano l’assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli (minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente) CONVIVENTI con i coniugi. Infatti il giudice, deve tenere conto prioritariamente dell’ interesse della prole a permanere nell’ambiente domestico in cui e’ cresciuta e in cui si e’ articolata la vita familiare sino al momento antecedente la separazione o il divorzio dei coniugi.
In mancanza di figli conviventi con i coniugi, sia che la casa coniugale sia in comproprieta’, sia che appartenga in via esclusiva a un solo coniuge, il giudice non potra’ adottare in sede di separazione un provvedimento di assegnazione. Infatti, quest’ ultimo, come chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr Cass. 12295/2005) , non puo’ essere disposto allo scopo di sopperire alle esigenze del coniuge economicamente piu’ debole.
Pertanto, ove non vi siano figli, salvo diverso accordo, la casa familiare NON puo’essere assegnata esclusivamente ad uno dei coniugi. Ma bisogna distinguere tra due situazioni:
– LA CASA CONIUGALE E’ IN COMPROPRIETA’: troveranno applicazione le norme ordinarie sulla comunione, al cui regime dovra’ farsi riferimento per l’uso e la divisione.
– LA CASA CONIUGALE E’ DI PROPRIETA’ DI UNO DEI CONIUGI: essa rientrera’ nella disponibilita’ esclusiva del proprietario.
La legge stabilisce,inoltre, che il giudice debba tener conto dell’assegnazione nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori. Infatti, il legislatore cerca di contemperare l’interesse alla tutela della prole (che resta il principio ispiratore dell’intera riforma del diritto di famiglia) con eventuali diritti reali goduti sull’immobile da parte dei coniugi. E’ innegabile, invero, il beneficio economico derivante dall’assegnazione della casa, per il coniuge che magari non ne era proprietario (o ne possedeva solo una quota percentuale); si prevede, quindi, che tale circostanza sia oggetto di specifica considerazione al momento della determinazione dell’eventuale assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli, il quale andra’ corrispondentemente ridotto (o escluso).
Il coniuge estromesso non perde la titolarita’ dei suoi diritti sulla casa: rimane proprietario o comproprietario dell’immobile; tuttavia, perde la facolta’ di abitare e di disporre della casa, in quanto il provvedimento di assegnazione fa nascere un diritto di godimento a favore del coniuge assegnatario.
Il provvedimento di assegnazione, ove trascritto nei registri immobiliari, puo’ essere opposto ai terzi acquirenti dell’immobile; i terzi acquirenti diventano proprietari dell’immobile a tutti gli effetti, ma al pari del venditora, non potranno disporre dell’immobile fino alla revoca del provvedimento di assegnazione.
L’art. 155 del c.c. prevede due diverse cause che giustificano la REVOCA del provvedimento di assegnazione della casa familiare:
– “qualora l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa coniugale”
– nell’ ipotesi in cui si accerti che egli conviva more uxorio con un/a nuovo/a compagno/a oppure contragga nuovo matrimonio.
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Buongiorno quando mia moglie mi ha chiesto la separazione ho scoperto la presenza di un amante. La loro storia confessata dura da qualche anno. Io ho un figlio di 11 anni e uno di 19 e una casa grossa al 50 percento. Siamo in separazione dei beni. Mia moglie mi vuole sbattere fuori casa facendosi forte del minore ma il maggiore vuole stare con me. C la possibilit di non essere cacciato di casa? Sarebbe possibile divederla in attesa della vendita ma lei non vuole perch le do fastidio. Grazie
La presenza di un minore in casa offre la prerogativa (troppo spesso in automatico riconosciuta nelle aule giudiziarie alle mogli), di avere in assegnazione la casa coniugale in ragione del rapporto di convivenza col figlio; il fatto che vi sia stata una infedeltà da parte di sua moglie, infatti, attiene al rapporto coniugale, e non genitoriale, e quindi rileva solo per la eventuale addebitabilità della separazione, con profili di contenuto economico (perdita diritto al mantenimento per sè e perdita del diritto ereditario)